13/04/2019 – Posizioni organizzative, nuova valutazione 

Posizioni organizzative, nuova valutazione 

Italia Oggi – 12 Aprile 2019

Retribuzione di risultato non più compresa tra una percentuale minima ed una massima della retribuzione di posizione per i funzionari incaricati come posizioni organizzative. A conferma della radicale modifica del sistema di valutazione delle posizioni organizzative, determinata dal Ccnl 21/5/2018, giunge il parere dell’ Aran CFL49. Pur dedicato al tema dell’ eventuale maggiorazione del risultato per i funzionari incaricati come posizione organizzativa a scavalco tra due enti, il parere afferma, condivisibilmente, che a seguito della nuova disciplina contrattuale «deve ritenersi integralmente e definitivamente disapplicata la precedente disciplina della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenuta nell’ art.10, comma 3, del Ccnl del 31.3.1999, che rappresentava la cornice di riferimento anche del sopra citato art. 14, comma 5, del Ccnl del 21/5/2004».

Secondo le previsioni del superato articolo 10, comma 3, del Ccnl 31/12/1999, «l’ importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita»; il tetto poteva ascendere al 30% proprio nel caso degli incarichi a scavalco tra più enti. Il Ccnl 21/5/2018 non ha riprodotto questa disposizione. Il che è chiara indicazione dell’ intenzione delle parti negoziali di modificare alla radice il sistema di premialità per le posizioni organizzative. Al posto della vecchia disciplina, l’ articolo 15, comma 4, del nuovo Ccnl stabilisce: «Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’ erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento».

Dunque, non esiste più alcuna norma contrattuale che garantisca un risultato minimo o comunque limiti il massimo in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione. Gli enti dovranno conglobare in un unico capitolo di bilancio i finanziamenti destinati, fino al 2017, al pagamento delle retribuzioni di posizione e risultato; di questa somma, almeno il 15% dovrà essere destinata alla retribuzione di posizione. Il sistema di valutazione dovrà essere rivisto: nella sostanza, i punteggi ottenuti da ciascun funzionario incaricato come posizione organizzativa, ottenuti secondo criteri valutativi che sono oggetto di contrattazione, determineranno quanto di quel sotto-capitolo di almeno il 15 della spesa complessiva sarà assegnato a ciascuno. Più alto sarà il punteggio, maggiore sarà il premio spettante, a prescindere dalla retribuzione di posizione attribuita. L’ eliminazione della forcella 10-25% rispetto alla retribuzione di posizione, disposta dal contratto nazionale impedisce agli enti di reintrodurla, anche in modo solo parziale col contratto decentrato o col sistema di valutazione.

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