12/04/2019 – Enti in rosso, avanzi centellinati – Paletti sull’utilizzo della quota vincolata e accantonata

Non tutte le amministrazioni potranno impiegare i propri risparmi con maggiore libertà 

Enti in rosso, avanzi centellinati

Paletti sull’utilizzo della quota vincolata e accantonata

di Matteo Barbero

Avanzo utilizzabile con il contagocce per gli enti in rosso. In tali casi, l’applicazione della quota vincolata, accantonata e destinata è consentita per un importo non superiore a un tetto di importo variabile.

Dopo l’approvazione del rendiconto (da licenziare entro il prossimo 30 aprile), gli enti locali potranno impiegare i propri «risparmi» con maggiore libertà. Ma in pratica, dovranno tenere conto dei numerosi paletti previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza contabile. Fra i primi rientra quello previsto dai commi 897 e 898 della legge n. 145/2018: in base a tale norma, quando la lettera E del prospetto sul risultato di amministrazione è negativa, l’avanzo può essere applicato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del medesimo prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui l’importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per tutti gli altri enti, invece, a consuntivo approvato tutte le quote tornano nella disponibilità degli enti, che in precedenza potevano applicare (e non senza limitazioni) solo quelle vincolate e accantonate. Ciò significa, in pratica, la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti e la quota residuale libera. Ovviamente, però, non mancano i «se» ed i «ma».

Andando per ordine, non tutte le spese possono essere finanziate con l’avanzo. Mentre la quota destinata può coprire solo uscite del titolo II (ad eccezione dei trasferimenti in conto capitale, che non costituiscono spese di investimento), la quota libera, a mente dell’art. 187 del Tuel, deve essere destinata esclusivamente alle seguenti finalità: a) copertura dei debiti fuori bilancio; b) salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) finanziamento di spese di investimento; d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) estinzione anticipata dei prestiti. In quest’ultimo caso, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto