11/09/2019 – Indennità degli amministratori locali lavoratori a tempo determinato

Indennità degli amministratori locali lavoratori a tempo determinato

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
La Corte dei conti-Puglia si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla corresponsione dell’indennità prevista per gli amministratori comunali, in relazione alla quale vengono in rilievo gli artt. 81 e 82D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), collocati nella Parte Prima, Titolo III, Capo IV («Status degli amministratori locali»); con la delibera n. 75 del 25 luglio 2019, infatti, risponde al quesito posto, teso a conoscere se a un componente della Giunta comunale con contratto di lavoro a tempo determinato sia possibile riconoscere l’indennità di carica intera nei periodi di costanza del rapporto di lavoro, ovvero vada dimezzata.
La questione posta, in buona sostanza, attiene all’operatività o meno del dimezzamento nei confronti di amministratori locali che siano parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato; tema sul quale il giudice contabile ha avuto modo di esprimersi in più occasioni.
Al riguardo, va premesso che il vigente ordinamento degli enti locali prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per gli amministratori-lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita; la ratio di tale disposizione (D.Lgs. n. 267/2000art. 82, comma 1) è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà (quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati).
La finalità della disposizione normativa predetta è di consentire all’amministratore titolare di pubbliche funzioni che contemporaneamente presti servizio quale lavoratore dipendente, di esercitare liberamente la scelta tra il dedicarsi “a tempo pieno” all’espletamento del mandato amministrativo (chiedendo al datore di lavoro di essere collocato in aspettativa “non retribuita”) e il proseguire nella duplice attività, sopportando però, in tale ultima ipotesi, l’onere relativo alla riduzione alla metà dell’indennità di funzione connessa alla carica pubblica rivestita; in altri termini, il legislatore ha inteso indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quindi, in buona sostanza: l’art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto il periodo di aspettativa concesso dalla legge, promuove e riconosce, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado d’indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
La predetta esigenza viene ad assumere minore pregnanza allorquando l’Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge: proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione.
Solo nelle specifiche ipotesi d’ineleggibilità (ad es., i dipendenti dell’ente locale per il rispettivo consiglio) previste nell’art. 60 TUEL, il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato; tale divieto, per la natura eccezionale della norma, non può estendersi oltre i casi in esso espressamente considerati.
Il giudice contabile, pertanto, ritiene che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta.

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