12/09/2019 – Condanna Direttore generale di una Azienda sanitaria locale per l’illecito utilizzo dell’autovettura di servizio per il tragitto casa–lavoro

Condanna Direttore generale di una Azienda sanitaria locale per l’illecito utilizzo dell’autovettura di servizio per il tragitto casa–lavoro

11 Set, 2019
Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 369 del 26 settembre 2018
Oggetto:
Condanna Direttore generale di una Azienda sanitaria locale per l’illecito utilizzo dell’autovettura di servizio per il tragitto casa–lavoro: conferma Sentenza territoriale per l’Abruzzo n. 134/2017.
Fatto:
Nel giugno 2010 la Procura contabile, avuta comunicazione dalla Procura penale dell’azione giudiziaria per l’utilizzo di una auto aziendale di una Asl per finalità personali, cita in giudizio il Direttore generale ed un dipendente con funzioni di autista della stessa Azienda per ottenere il risarcimento del danno stimato in oltre Euro 28.000 (Euro 16.300 dal Direttore ed Euro 12.055 dall’autista). Risulta infatti che l’autista, con l’auto aziendale, prelevasse ordinariamente il Direttore dalla sua abitazione per condurlo nella sede dell’Asl percorrendo, nel periodo considerato 670 viaggi per oltre 46.000 chilometri, oltre al costo dei pedaggi autostradali. Nell’atto di citazione risulta che essi sono stati imputati del reato di peculato e truffa; al solo autista sono stati contestati anche i reati di appropriazione indebita, truffa ed assenteismo “perché si appropriava dell’auto aziendale utilizzandola per fini personali facendo risultare l’uscita dal posto di lavoro per ragioni di servizio; in particolare, egli si recava tutti i giorni da casa al lavoro e viceversa; in molte occasioni si recava in palestra; in un caso si era recato a Roma o ancora al ristorante, o ad appuntamenti privati; in altre occasioni, durante l’orario di lavoro, utilizzava la vettura viaggiando senza apparente meta per le vie della città, senza svolgere alcun effettivo servizio connesso all’attività lavorativa”: i 2 nel 2015 furono condannati dal Tribunale. La Procura contabile rileva che il Direttore generale aveva provveduto, con proprie Delibere, a riconoscere al dipendente–autista compensi per lavoro straordinario per attività di “supporto.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 134/2017), accolgono integralmente la tesi della Procura e condannano il Direttore ed il suo autista per l’importo del danno contestato, oltre alla rivalutazione monetaria.
Il Direttore generale presenta ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
I Giudici contestano l’affermazione della difesa del Direttore generale che, “né la legge, né il contratto che legava il Direttore generale alla Asl prevedessero la limitazione nell’utilizzo dell’auto di servizio e che la retribuzione da questo prevista fosse omnicomprensiva è un’interpretazione opinabile. Contesta altresì la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo a connotazione del proprio operato, come anche della colpa grave”.
Orbene, secondo i Giudici,“è del tutto infondato quanto detto dal Direttore in ordine alla mancanza dei presupposti normativi (primari e secondari) che prevedessero la retribuzione che riceveva dall’Amministrazione sanitaria per i suoi servigi professionali come omnicomprensiva. La formulazione invece, in entrambi i casi, era di una chiarezza disarmante. Si legge all’art. 1 del Dpcm. n. 502/1995, siccome successivamente modificato ad opera del Dpcm. n. 319/2001, che ‘il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni’. Come pure all’art. 4 del contratto stipulato con l’Azienda che cita, a proposito dell’onnicomprensività della retribuzione annua spettante, ‘le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni’. Tanto premesso, non si vede dove i provvedimenti siano carenti, come l’appellante intende far credere. Se effettivamente fosse stato un suo diritto utilizzare l’auto di servizio, come continua a sostenere, non si vede quale bisogno ci fosse di far dipendere l’uso o meno dell’auto aziendale da tale fatto criminogeno, peraltro, neppure documentato, ma solo enunciato. O ancora che l’automobile, non essendo assegnata personalmente, ma, come lui stesso si premura di indicare, ‘alla c.d. ‘Direzione strategica dell’Azienda’ ossia al Direttore generale, al Direttore amministrativo e al Direttore sanitario per l’uso esclusivo da parte degli stessi’, veniva a privare gli altri 2 di un bene strumentale messo a disposizione dall’Azienda per lo svolgimento del servizio, come hanno dimostrato gli accertamenti relativi all’altro convenuto oggi non appellante”.
I Giudici concludono affermando che “la giurisprudenza contabile, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che ‘non può valere ad affievolire la qualificazione gravemente colposa della condotta, l’esistenza di un sistema o ‘prassi’ risalente nel tempo, in quanto nessuna prassi può giustificare la violazione degli obblighi inerenti la trasparenza nella gestione del denaro pubblico’. La presenza di prassi amministrative contra legem non può in alcun modo scriminare, per difetto dell’elemento psicologico, il comportamento dell’Agente pubblico, sul quale incombe, anzi, l’obbligo di modificare e disapplicare tali prassi se non conformi a legge. Quindi, nessuna consuetudine, per quanto radicata nel tempo, poteva giustificare la violazione degli obblighi di servizio. È semmai vero che il mantenimento di una prassi illegittima può addirittura costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione dell’Agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche. Né, infine, alcun valore è in grado di manifestare l’ardito parallelo con l’infortunio in itinere che afferisce a tutt’altro, come correttamente, rilevato anche dalla Pm. d’aula”.
Commento:
La Sentenza si commenta da sola.
Sono mancati tutti i controlli, sia interni (dell’Asl, come, ad esempio, il Servizio “Finanziario” e l’Organo di revisione), sia esterno (Assessorato regionale alla Sanità).
Le domande sono tante: come è stato possibile che si sia stipulato un contratto di leasing per un’auto così costosa ? Perché nessuno abbia mai, anche “amichevolmente”, ricordato al Direttore generale che l’auto aziendale non poteva essere considerata, sempre, a completa sua disposizione ? In Sentenza risulta che l’auto non era quasi mai parcheggiata nell’autorimessa dell’Asl.
Il dipendente–autista, anch’esso condannato, risulta abbia fatto ricorso in appello, ma fino ad oggi, non risulta alcuna Sentenza.
di Antonio Tirelli

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