11/09/2019 – Il rimborso delle addizionali regionali e comunali a favore dei non residenti

Il rimborso delle addizionali regionali e comunali a favore dei non residenti

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’Agenzia delle entrate ha chiarito la materia riguardante il rimborso delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF trattenute a cittadino italiano residente all’estero.
Il quesito posto dal contribuente. Un pensionato italiano residente fiscalmente in Spagna dal 2018 fa presente che, in virtù della convenzione tra l’Italia e la Spagna contro la doppia imposizione, l’INPS, in data 21 dicembre 2018, ha comunicato allo stesso di aver accettato la richiesta di detassazione dei redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ma che la stessa sarebbe stata applicata soltanto dal 1° gennaio 2019, in quanto l’annualità 2018 era stata già contabilmente chiusa. Sebbene fiscalmente residente in Spagna dal 1° gennaio 2018, l’INPS continua a trattenere nell’anno nell’anno 2019 somme dovute a titolo di addizionali regionali e comunali, relative al periodo di imposta 2018. Tenuto conto di ciò il pensionato ha chiesto all’Agenzia delle entrate di conoscere la procedura per recuperare le somme trattenute dall’INPS in Italia, per l’anno 2018, quali addizionali regionali e comunali.
La risposta al quesito. L’Agenzia delle entrate ha risposto all’interpello con la risposta n. 351 del 29 agosto 2019.
L’Agenzia fa presente che le addizionali regionali e comunali degli enti locali sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, in relazione al medesimo anno d’imposta, risulti dovuta l’IRPEF., dopo aver scomputato, in particolare, per i soggetti non residenti, tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo (artt. 24 e 165 del TUIR).
Nel caso prospettato non sono dovute imposte a titolo di addizionali regionali e comunali degli enti locali e, pertanto, l’istante potrà presentare richiesta di restituzione al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, sia con riferimento all’IRPEF (per il periodo di imposta 2018), sia con riferimento alle addizionali regionali e comunali trattenute dall’INPS nel 2019, ma riferite all’anno di imposta 2018. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale di cui si chiede la restituzione (artt. 37 e 38D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), deve contenere l’attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall’autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione. Questa soluzione vale nel presupposto che l’istante sia fiscalmente non residente in Italia e che, in quanto ex lavoratore dipendente del settore privato, sia titolare di pensione riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna, ratificata dalla L. 29 settembre 1980, n. 663.
Diverso è il caso in cui l’istante sia un ex dipendente pubblico. L’Agenzia fa presente che laddove l’istante sia un ex dipendente pubblico, la pensione percepita ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 19, paragrafo 2, della Convenzione. In tale ipotesi le somme percepite dal non residente sarebbero assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, con conseguente impossibilità di richiesta di rimborso, salvo il caso di soggetto di nazionalità spagnola, per il quale la tassazione esclusiva viene attribuita allo Stato di residenza.
Il caso in cui l’istante sia un ex imprenditore o lavoratore autonomo. Qualora, infine, l’istante abbia svolto l’attività di lavoratore autonomo o di imprenditore, la pensione percepita ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 21 (“Altri redditi”), paragrafo 1, della Convenzione che prevede l’assoggettamento dei redditi di pensione a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente (in questo caso, quindi, analogamente al caso della pensione privata, sarebbe possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite in Italia).

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