10/09/2020 – Azienda speciale: obblighi di ripiano del disavanzo

Azienda speciale: obblighi di ripiano del disavanzo
09Set, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 96 del 31 luglio 2020 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se nell’ordinamento sussiste una norma che consenta o imponga ai Comuni aderenti ad una Azienda speciale di provvedere al ripianamento delle perdite da essa generate nel caso in cui non possa trovare applicazione l’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione ritiene che, in assenza di una previsione statutaria, di Convenzione o dell’atto costitutivo sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non esista una norma che obblighi gli Enti facenti parte di un Azienda consortile (o di un’Azienda speciale in generale) a ripianare i debiti della stessa, essendo rimessa alla discrezionalità ed alla responsabilità degli Enti provvedere al ripiano in parola. Il ripiano in ogni caso presuppone il rispetto di alcune condizioni minime richiamate negli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza della Corte dei conti e indicate nello stesso art. 194 del Tuel, laddove, per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, a parte l’apposita previsione statutaria o degli atti costitutivi o delle convenzioni, la norma richiede che sia stato rispettato “l’obbligo del pareggio di bilancio di cui all’art. 114” e che il disavanzo derivi da “fatti di gestione”. Il pareggio di bilancio cui fa riferimento l’art. 194 non può essere che quello del budget e non quello a consuntivo in quanto l’attività economica comportando un rischio può naturalmente registrare a consuntivo delle perdite. Dunque, non sono ripianabili i disavanzi di quegli Enti che versano in uno stato strutturale di squilibrio, ma è ripianabile il disavanzo di gestione che, nonostante una corretta programmazione e la previsione del pareggio nel bilancio, nel corso della gestione d’esercizio registri eventi che causino uno squilibrio tra costi e ricavi. Nell’esercizio discrezionale dell’attività amministrativa, anche se lo Statuto dell’Ente non prevede l’obbligo di riconoscimento di debito da perdita di gestione dell’Azienda speciale, gli Enti possono provvedere con l’ordinario ciclo di bilancio al ripiano di disavanzo sempre che le aziende non presentino disequilibri strutturali ovvero disavanzi reiterati nel corso di più esercizi. Il ripiano presuppone, comunque, che vi sia stato da parte delle Aziende in sede di approvazione del budget, il rispetto del Principio di veridicità e del pareggio di bilancio.

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