11/09/2020 – Come si calcola la percentuale delle assunzioni: sul 2018 o sul 2019?

Come si calcola la percentuale delle assunzioni: sul 2018 o sul 2019?
di Luigi Oliveri.
 
L’articolo di Gianlcua Bertagna “Comuni virtuosi, la percentuale delle assunzioni possibili si calcola sul 2018” fornisce indicazioni coerenti con le previsioni del decreto, mentre, purtroppo, il titolo è del tutto fuorviante.
Il sistema, nel regime transitorio, è formato da due distinti elementi e conteggi. In primo luogo, gli enti debbono verificare in quale fascia si collocano. Occorre, dunque, calcolare il rapporto tra spesa complessiva di personale e media triennale delle entrate correnti, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’ultimo anno del triennio e verificare se questo rapporto si trovi al di sotto del valore soglia della Tabella 1, che individua i comuni “virtuosi”.
Tale rapporto deve necessariamente essere riferito al rendiconto del 2019, essendo questo l’ultimo approvato. Non è che, come sostiene l’Autore, sembri “consolidarsi l’orientamento, anche da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, che richiede di prendere i dati del rendiconto cronologicamente «più vicino» al momento in cui si avviano le assunzioni”: è quello che dispone in maniera chiarissima ed insuperabile la norma.
I comuni virtuosi, però, nel periodo transitorio potranno assumere secondo un meccanismo diverso. Ai sensi dell’articolo 5 del DM, possono incrementare  annualmente, per assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,  la  spesa  del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale  indicato  dalla  Tabella 2, in coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore  soglia  dicui all’art. 4, comma 1; inoltre, i comuni possono  utilizzare  le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020  in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla  Tabella  2  del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art.  4,comma 1, di  ciascuna  fascia  demografica,  i  piani  triennali  dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio  di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
La metodologia del periodo transitorio, quindi:
  1. impone di verificare se il comune è virtuoso o meno e questa verifica si fonda sui dati dell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
  2. verificato che il comune è virtuoso, questo potrà assumere in applicazione dell’articolo 5 del DM, il quale permette di incrementare la spesa di personale del 2018 nei limiti percentuali fissati dalla Tabella 2, purchè non si vada oltre comunque l’incremento massimo previsto dalla Tabella 1.
Quindi, non si mette in alcun modo in discussione che la virtuosità si calcoli in relazione al flusso della gestione e con riferimento al rendiconto della gestione più recente. E’ solo la quantità di incremento della spesa che, nel periodo transitorio, si connette a quella del 2018, peraltro con la possibilità di incrementarla ulteriormente coi resti assunzionali del quinquennio antecedente al 2020.

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