10/09/2020 – Anche per gli affidamenti diretti con valutazione di preventivi sono erogabili gli incentivi per funzioni tecniche

Anche per gli affidamenti diretti con valutazione di preventivi sono erogabili gli incentivi per funzioni tecniche
La Rivista del Sindaco  10/09/2020 Lavori Pubblici
 
Il Presidente della Provincia di Piacenza ha inviato una richiesta di parere, a cui ha risposto la Corte dei conti dell’Emilia Romagna con la delibera 33/2020, in cui viene riconosciuta la gara come normale presupposto per erogare gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113, Dlgs 50/2016. Altro confronto competitivo previsto è quello che la procedura presente con il comma 2 (lettera b), articolo 36, del Dlgs 50/2016 attiva, che per i lavoro, forniture e servizi alle soglie comunitarie di importi tra i 40.000 e i 150.000 euro sia disposto l’affidamento diretto in seguito alla valutazione dei tre preventivi per forniture, servizi e lavori, che comprendano almeno cinque operatori economici, da individuare in base alle indagini di mercato o per mezzo di elenchi di operatori economici, rispettando il criterio di rotazione degli inviti.
Il fondo da ripartire può essere accantonato (basandosi sul regolamento che l’amministrazione adotta tra dipendenti, enti locali e i loro collaboratori, svolgenti funzioni pubblicate nel Dlgs 50/2016, articolo 113), ma solo in presenza di una procedura competitiva o di una gara anche semplificata.
Varie sezioni di controllo della Corte dei conti hanno chiarito in diverse occasioni che non sono dovuti gli incentivi in caso si tratti di un affidamento diretto con procedure di somma urgenza, di contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità, di concessioni per un importo minore ai 40.000 euro verso un unico operatore economico. Sono dovuti in caso di appalto, ma non se si tratta di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruzione a scomputo dei doveri di urbanizzazione. La loro gestione, contabilizzazione e onere finanziario sono posti a carico della sola amministrazione proprio dal Dlgs 50/2016, articolo 113. Per quanto riguarda gli incentivi di diritto del singolo dipendente, i vincoli relativi il tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara e alla soglia del 50% del trattamento economico totale restano immutati. Invece, gli incentivi per gli appalti di servizi e forniture sono applicati soltanto in caso venga nominato il direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero in caso di affidamenti di importi pari o superiori a 500.000 euro, in cui scatta la particolare complessità, che le Linee Guida n 3 dell’Anac chiarisce.
 
Articolo di Luigi Franco

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