09/10/2020 – Agente fuori servizio può contestare a voce l’infrazione stradale

Agente fuori servizio può contestare a voce l’infrazione stradale
La contestazione è immediata anche quando la consegna del verbale non è contestuale, se il contravventore è posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cassazione 20529/2020)
 
Di Laura Biarella – Avvocato – Pubblicato il 08/10/2020
 
È legittima la sanzione comminata nei verbali notificati due giorni successivi rispetto alla contestazione “orale” dell’infrazione al Codice della Strada. Nella specie, una donna, a bordo della propria automobile, aveva eseguito manovre di sorpasso su doppia striscia continua. L’accertamento delle violazioni era stato operato da un poliziotto fuori servizio che viaggiava su un’auto privata.
Secondo i giudici di Piazza Cavour (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza n. 20529 del 29 settembre 2020 – testo in calce) è del tutto conforme alla legge l’operato dell’agente: libero dal servizio ma in divisa che, a bordo di un’autovettura civile, affianca il veicolo e contesta al conducente le violazioni del Codice della Strada.
 
Sommario
I fatti
Un agente di Polizia di Frontiera, in divisa pur se non in servizio, a bordo di un’automobile civile, aveva affiancato un’altra autovettura, condotta da una donna, alla quale aveva poi contestato alcune violazioni stradali: più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua. Due giorni dopo rispetto a tale accertamento, l’agente redigeva due verbali, verso i quali la donna proponeva opposizione avanti al Giudice di pace. Quest’ultimo rigettava l’opposizione, e la pronuncia veniva conferma dal giudice di seconde cure: gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio, tuttavia l’omessa redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale. Inoltre, riconosceva che, per contestare i fatti descritti nel verbale, occorreva la querela di falso, trattandosi di fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e, pertanto, muniti di fede privilegiata. La vicenda viene portata sotto la lente dei giudici di legittimità che, tuttavia, rigettano le doglianze della donna.
ALT manuale, divisa e distintivo
Nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l’ALT manuale, la norma si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine: “Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l’ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso” (c. 4). Dal confronto fra la norma e la sentenza impugnata, la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, laddove questi ha riconosciuto che ricorressero i presupposti per consentire all’agente di intimare l’ALT manuale, in base alla norma del regolamento (art. 24). La questione è stata tuttavia considerata irrilevante, poiché alla donna non era stata contestata la violazione dell’art. 192 C.d.S., avendo la stessa ottemperato all’intimazione dell’ALT impartita dall’agente.
La contestazione “immediata”
La donna ha lamentato che la contestazione avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, ritenendo inidonea la giustificazione individuata nell’indisponibilità dei moduli per redigere il verbale. Nel dichiarare infondata la censura, il collegio ha fornito alcune precisazioni
a) l’operazione di accertamento delle infrazioni stradali si dipana in tre momenti, cioé contestazione, verbalizzazione, consegna della copia del verbale;
b) la contestazione deve essere immediata, per l’effetto ogni qualvolta sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti dello stesso procedimento;
c) l’art. 201 C.d.S. contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e statuisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva;
d) la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione;
e) il c. 3 dell’art. 200 C.d.S. statuisce che copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;
f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, pur se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nel medesimo contesto di tempo, se il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 14668/2008).
Tale ultima ipotesi (lett. f) è stata riscontrata nel caso in parola, in considerazione della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali che riportano “Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato”. L’avverbio “successivamente”, secondo il collegio, non allude a una contestazione differita fatta con la postuma verbalizzazione, bensì all’accertamento delle violazioni, già contestate oralmente.
La fede privilegiata
La Corte di Cassazione richiama il principio secondo cui nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame delle questioni afferenti all’alterazione, nel verbale, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. Inoltre, sono ammesse la contestazione e la prova solo delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (tra le tante, Cass. n. 3705/2013). Nella specie il giudice d’appello aveva esaminato gli errori, denunciati dalla ricorrente, riconoscendo che gli stessi non incrinavano né la sussistenza dell’illecito (è vietato il sorpasso anche se la linea bianca non è doppia, specialmente in prossimità di dossi), e perché, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, il dato temporale non è tale da incidere sulla coerenza dell’accertamento e della verbalizzazione nel suo complesso. Per l’effetto viene ribadito che gli apprezzamenti di fatto, logici e coerenti, sono incensurabili davanti al giudice di legittimità.

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