08/10/2020 – Risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale

Risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale
Pubblicato il 7 ottobre 2020

 
La risoluzione consensuale di un precendente rapporto contrattuale non incide sull’integrità professionale dell’operatore economico aggiudicatario.
Questo il principio espresso dal TAR Toscana, Sez. II, del 5 ottobre 2020 n. 1154.
Nel caso di specie, un operatore economico aveva proposto ricorso avverso la stazione appaltante, il motivo era relativo alla dichiarazione resa dall’aggiudicataria dell’appalto, la quale aveva dichiarato lo scioglimento consensuale di una precedente convenzione. L’aggiudicataria riferiva che la risoluzione della convenzione era stata determinata consensualmente da entrambe le parti, nonostante ciò la stazione appaltante aveva ritenuto che tale comportamento effettuato dall’aggiudicataria ovvero la risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale non fosse riconducibile all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n.50/2016.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dalla ricorrente ed hanno evidenziato che, come correttamente ritenuto dalla stazione appaltante, la risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale non è idonea ad incidere sull’integrità professionale dell’operatore economico poiché non si tratta di risoluzione per inadempimento.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno osservato che ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria degli illeciti professionali valutabili dalla stazione appaltante, la risoluzione consensuale di un altro precedente rapporto contrattuale non incide sull’integrità professionale dell’operatore economico aggiudicatario.
Leggi la sentenza

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