09/09/2019 – Scorrimento graduatorie: resta il divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso

Scorrimento graduatorie: resta il divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso

06Set, 2019
Nella Delibera n. 72 del 9 luglio 2019 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere in materia di interpretazione corretta dell’art. 91, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali, alla luce delle linee di indirizzo sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale.
La Sezione rileva che l’art. 91, comma 4, del Tuel sopra citato dispone che “per gli Enti Locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.
La disposizione configura in capo all’Amministrazione locale la facoltà (e non l’obbligo) di attingere alle graduatorie efficaci per la copertura di posti resisi successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.
Come affermato da consolidata giurisprudenza, il ricorso alla procedura di scorrimento della graduatoria, oltre ad essere adeguatamente motivato, presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale. In tal senso, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018, è illegittimo lo scorrimento di una graduatoria esistente laddove sia necessario selezionare professionalità diverse rispetto a quelle individuate a mezzo del procedente concorso. La stessa Corte ha inoltre affermato che la decisione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo scorrimento deve essere disposto salvaguardando i Principi sanciti dall’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001.
Le innovazioni introdotte dall’art. 4 del Dlgs. n. 75/2017 e dalle Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei “Piani triennali dei fabbisogni di personale” (“Ptfp”) da parte delle Amministrazioni pubbliche (Dm. 8 maggio 2018), sanciscono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, considerato strumento rigido e inadeguato a rispondere alle necessità di flessibilità e maggiore efficienza delle P.A., trasformandolo in quello di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altre fonti, in relazione ai rispettivi ordinamenti. Per le Regioni e gli Enti Locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’Indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente, ovvero il rispetto dei limiti contenuti nell’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”) con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato. Annualmente le Amministrazioni possono quindi procedere ad una rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Nel “Ptfp” la dotazione organica va espressa in termini finanziari, partendo dall’ultima dotazione organica adottata e ricostruendo il corrispondente valore di spesa potenziale. La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione annuale.
In altri termini, il “Ptfp” si configura come un atto di programmazione finanziaria, analogamente al bilancio pluriennale degli Enti Locali (Dlgs. n. 118/2011). Le Linee di indirizzo ministeriali, in merito al Principio dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiamano le diverse strategie che le Amministrazioni possono porre in essere per raggiungere tale obiettivo: i processi di mobilità interna ed esterna; le eventuali progressioni tra le aree e le categorie del personale in servizio e, infine, il reclutamento dall’esterno, nel rispetto del regime delle assunzioni e dei vincoli.
Pertanto, se è vero che il superamento della dotazione organica con il “Ptfp” e le relative rimodulazioni annuali rendono di fatto superata la staticità del concetto di Pianta organica, è altrettanto vero che restano fermi i vincoli normativi e le procedure di reclutamento del personale nella P.A.
La flessibilità annuale del fabbisogno del personale pertanto non appare inconciliabile con il divieto di cui all’art. 91, comma 4, del Tuel, né soprattutto appaiono essere venute meno le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad escludere la possibilità di ricorrere alla graduatoria esistente per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso, essendo ancora presente l’esigenza di evitare che si possa strumentalmente rimodulare la dotazione di personale al fine di assumere idonei di cui è conosciuta l’identità. Pertanto, la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del Tuel, in assenza di modifiche espresse o di fenomeni di abrogazione implicita, risulta vigente e da osservare.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto