09/09/2019 – L’Ente può notificare multe anche con messi privati

L’Ente può notificare multe anche con messi privati

 09/09/2019 
La sentenza n. 22167 della Corte di Cassazione ha affermato lo scorso 5 settembre che i Comuni possono affidare anche a soggetti privati i compiti del messo comunale, includendo anche la notifica delle multe. In caso di impossibilità di consegna, si può depositare una copia dell’atto presso una delle strutture riconosciute dal Comune a tale scopo.
Il caso in questione nasce da una diatriba tra il Comune di Fireneze ed un cittadino, dopo che il primo ha notificato il recupero coattivo di due sanzioni per una serie di infrazioni al codice della strada.
Il ricorrente sosteneva che tale notifica fosse nulla, in quanto consegnata da un soggetto privato e anche perché il plico stesso non era stato depositato presso la Casa Comunale, in Palazzo Vecchio. Sia il Giudice di Pace che i Magistrati d’appello hanno rigettato il ricorso, ricordando all’uomo che il Comune può consegnare questo tipo di atti anche attraverso un incarico conferito ad un soggetto privato e che il plico stesso può essere depositato in altro loco, se riconosciuto dal Comune.
In ogni caso, il ricorrente convinto della liceità delle proprie affermazioni si è rivolto ai Giudici di Legittimità, ma anche in quest’ultimo caso hanno rigettato il ricorso ed hanno provveduto a rilasciare le giuste interpretazioni di questa possibilità per gli Enti. L’art 201 del Codice della Strada sostiene in maniera abbastanza chiara che i Comuni hanno la possibilità di avvalersi anche a messi comunali “indipendenti”, in quanto non è importante quale rapporto di lavoro li collega all’Ente.
Infatti i Messi Comunali possono essere sia dipendenti che mandatori o appaltatori, lasciando le Amministrazioni “libere di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse”.
Per quanto riguarda la Casa Comunale, dalle norme successive all’unità d’Italia all’art.140 di Codice di Procedura Civile, si nota che la stessa è collegata al luogo in cui vengono svolte le attività di notifica, affissione, ecc. individuate per comodità presso il Municipio. Visti però i cambiamenti della società odierna, si può interpretare diversamente l’affermazione “municipio od altro luogo a tal fine designato dall’amministrazione comunale” portando a sostenere che quest’ultima possa delocalizzare le sue sedi a patto che venga stabilito con “atto adottato prima della notificazione e con menzione nell’avviso di avvenuto deposito”.
Articolo di Andrea Bevilacqua
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