09/09/2019 – Il TAR Sicilia sul quantum della tassa rifiuti (Tari) per aziende e cittadini: “attenzione ai debiti pregressi”

Il TAR Sicilia sul quantum della tassa rifiuti (Tari) per aziende e cittadini: “attenzione ai debiti pregressi”

 
“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.
E’ stata pubblicata giovedì 5 settembre, la sentenza del Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.
La sentenza ha chiarito che “La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.
La tariffa annuale deve pertanto bastare a sé stessa relegando a eccezionali le ipotesi in cui le amministrazioni possono colmare la copertura dei debiti pregressi attraverso un aumento della tariffa dell’anno successivo.
Aumentare la tassa dell’anno successivo rispetto al precedente è sicuramente la strada più semplice da seguire per l’amministrazione soprattutto quando deve rimediare agli errori commessi negli anni finanziari precedenti, in tal modo infatti sono i cittadini e le imprese a pagare per gli errori o le negligenze degli amministratori.
Di seguito, la sentenza del TAR.
* * *
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Sentenza n. 1458 del 5 settembre 2019
(presidente Maria Cristina Quiligotti, estensore Calogero Commandatore)
(…)
Diritto
E. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini infra-esposti.
E.1 L’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l’integrale recupero dei costi di investimento “e di esercizio relativi al servizio, […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) correttamente interpretato «va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza) […] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie […] l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché] una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352). 
Il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, consente l’esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.
In ogni caso − pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi − la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l’anno
2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l’integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.
Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi ut supra indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione. Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.
Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.
F. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata deve essere annullata.
G. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore interminabile della causa e dell’assenza di attività di trattazione e istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti – in solido fra loro – che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.p.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(Depositata il 5 settembre 2019)

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto