08/10/2019 – Progressioni orizzontali – P.a., aumenti di stipendio solo dopo tre anni

Progressioni orizzontali – P.a., aumenti di stipendio solo dopo tre anni
di Luigi Oliveri
Per ottenere la progressione orizzontale, cioè l’incremento stipendiale fisso, occorrono almeno tre anni di lavoro e non è necessaria alcuna procedimentalizzazione che richieda un bando cui rispondere con istanze per l’ammissione.
In dottrina e tra gli operatori si sono posti dubbi sulla possibilità di chi è assunto dall’ente da meno di un triennio di accedere alla progressione economica di carriera.
Il dubbio discende da due elementi in apparente contraddizione. Il primo è il comma 3 dell’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018, ai sensi del quale la progressione è attribuita in modo selettivo almeno in base alle «risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto». Il secondo è il successivo comma 7, a mente del quale «ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi».
Guardando l’ultima disposizione citata, sembra che il lavoratore possa vantare una posizione tutelata ad ottenere la progressione economica in base all’anzianità di servizio di 24 mesi. Ma, leggendo meglio il comma 7 si deve porre attenzione alla circostanza che i 24 mesi sono «requisito di un periodo minimo» nella categoria economica.
Se il requisito è minimo, ben può essere integrato da un altro. Ed è il comma 3 ad integrarlo, nel pretendere una valutazione almeno triennale.
Il che basta ad escludere che un lavoratore privo di una valutazione di almeno tre anni precedenti all’attivazione delle progressioni orizzontali possa avere fondati elementi per ottenere il passaggio.
Infatti, se le valutazioni del triennio si computano sommandole tra loro, chi ha soli due anni di servizio si trova ovviamente con un punteggio complessivo verosimilmente molto inferiore ai dipendenti con maggiore anzianità. Se si considera la media del triennio, le valutazioni del dipendente con due anni di anzianità vanno divise per tre, e quindi anche in questo caso il punteggio risulterebbe molto basso.
Valutare solo due anni, per agevolare i passaggi, flessibilizzando le procedure, sarebbe una chiara violazione di una disposizione del Ccnl, la cui conseguenza è la nullità e l’applicazione diretta della previsione dell’articolo 16, comma 3, che impone la valutazione per un triennio.
In quanto alla procedura, molti enti agiscono mediante un bando che inviti i dipendenti a presentare domanda per le progressioni.
Tale procedura non è richiesta e non è necessaria. La fonte delle progressioni orizzontali è la contrattazione decentrata che, appostando sul fondo delle risorse contrattuali concordate coi sindacati, fa scattare automaticamente il sistema, che può e deve essere gestito d’ufficio.
Saranno gli uffici degli enti addetti alla gestione del personale ad accedere direttamente ai fascicoli dei dipendenti per verificare appunto gli anni di servizio e di permanenza nelle posizioni economiche, nonché le valutazioni del triennio, per determinare la «graduatoria» (occorre ricordare che vale solo per la singola procedura e la sua efficacia si estingue immediatamente).
Laddove in sede di confronto si sia deciso anche di valutare l’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, e le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi, come consentito dal comma 3 dell’articolo 16, i dirigenti o responsabili di servizio dovranno elaborare le schede dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione ai fini della misurazione dell’esperienza (ricordando che non coincide con l’anzianità, ma si riferisce ad una comprovata maggiore qualità lavorativa), mentre sempre gli uffici addetti al personale potranno verificare la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione «certificati». Attribuendo automaticamente i punteggi secondo i criteri fissati dal sistema di valutazione.
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