09/10/2019 – Entro quanto tempo può essere annullata una DIA/SCIA?

Entro quanto tempo può essere annullata una DIA/SCIA?
Con sentenza n. 985/2019 il TAR Veneto si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento di un provvedimento di diffida di inizio lavori. Nell’anno 2007 un cittadino aveva presentato una richiesta DIA volta alla realizzazione di un garage pertinenziale. Decorsi 30 giorni l’intervento veniva realizzato, solamente più tardi l’amministrazione ben oltre i 30 giorni, inviava al cittadino una nota con la quale lo diffidava dall’esecuzione dei lavori, seguita da un ordine di demolizione delle opere realizzate.
Il cittadino impugna i provvedimenti lamentando la tardività dell’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune e la mancata integrazione del contraddittorio in favore dell’interessato. I Giudici hanno accolto entrambe le censure: in ordine alla prima il TAR osserva che il cittadino ha documentalmente provato di aver presentato la DIA per l’esecuzione dei lavori in oggetto in data 3.10.2007, mentre la diffida del Comune era  pervenuta al suo indirizzo solo il successivo 4.11.2007.
Il Collegio richiama l’art. 23 del DPR 380/2001, il quale prevede che l’esercizio dei poteri inibitori di un Comune debba intervenire nel rispetto del termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA (oggi SCIA). Inoltre, anche la sentenza del CDS n. 839/2016, afferma che: “la dichiarazione di inizio attività ivi disciplinata è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della PA un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l’esercizio di poteri inibitori”.
In merito al secondo motivo, il TAR, sostiene che sulla base di principi consolidati una volta decorso inutilmente il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, all’Amministrazione restano in capo solo gli ordinari poteri di autotutela, che vanno esercitati nel rispetto dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio.

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