08/10/2019 – Il responsabile del servizio non può presiedere la «propria» commissione di gara

Il responsabile del servizio non può presiedere la «propria» commissione di gara
di Stefano Usai
L’approvazione degli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma integra una «funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (articolo 77, comma 4 del codice dei contratti) il cui svolgimento è precluso ai componenti della commissione giudicatrice. Ciò determina l’incompatibilità del dirigente/responsabile del servizio a presiedere le commissioni di gara relative ad appalti del proprio settore. È questa la precisazione contenuta nel parere dell’Anac espresso con la deliberazione n. 760/2019.

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