Il responsabile del servizio non può presiedere la «propria» commissione di gara
di Stefano Usai
L’approvazione degli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma integra una «funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (articolo 77, comma 4 del codice dei contratti) il cui svolgimento è precluso ai componenti della commissione giudicatrice. Ciò determina l’incompatibilità del dirigente/responsabile del servizio a presiedere le commissioni di gara relative ad appalti del proprio settore. È questa la precisazione contenuta nel parere dell’Anac espresso con la deliberazione n. 760/2019.