08/08/2018 – Servizi legali con appalto se la prestazione è seriale

Servizi legali con appalto se la prestazione è seriale

 

[p.27] Servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi quando relativi ad attività non quantificabili nella loro consistenza, ma riferibili a prestazioni continuative e «seriali». Ricorso ai contratti d’opera professionali, ma con scelta da elenchi aperti e pubblici, con criteri di selezione per l’iscrizione; limitato il ricorso all’affidamento diretto dell’incarico professionale. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Consiglio di stato nel parere, positivo con osservazioni, numero 2017/2018 del 3 agosto sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali predisposte dall’Anac. Le linee guida, non vincolanti, emesse a seguito di una consultazione afferiscono alla disciplina del codice dei contratti e in particolare agli articoli artt. 4 e 17 e all’Allegato IX del codice dei contratti pubblici . Esaminata questa disciplina il Consiglio di Stato distingue fra i servizi legali cui si riferisce l’Allegato IX, relativi ad attività (anche rese da avvocati iscritti all’albo ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. 247 del 2012) che sono, però, connotate dallo svolgimento in forma organizzata, continuativa» peraltro «non esattamente quantificabili nella loro consistenza al momento dell’assunzione dell’incarico». Per queste attività si ricorre all’appalto di servizi con procedure semplificate e criteri di selezione «non eccessivamente restrittivi per evitare di escludere gli studi associati di più recente formazione (e nei quali, dunque, siano presenti professionisti più giovani)». In sede di scelta si dovranno favorire gli «studi che trattano più materie, così da garantire all’amministrazione il ragionevole affidamento di trovare nei professionisti incaricati competenze idonee per qualsiasi tipo di contenzioso dovesse insorgere nel periodo di vigenza dell’affidamento». Si dovrà utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, anche in relazione ai contratti di valore inferiore ai 40.000 euro. Per il Consiglio di stato le amministrazioni che decidono di ricorrere al contratto di appalto dei servizi legali devono procedere «all’affidamento dell’intero contenzioso di loro interesse per una durata predeterminata (che potrebbe essere, ad esempio, triennale) a professionisti che, nelle forme attualmente consentite dall’ordinamento, siano in grado di assicurare, per le plurime competenze di cui dispongono, una complessiva attività di consulenza legale». Viceversa se si è in presenza di una prestazione di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente espletata secondo un incarico non continuativo o periodico, ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e rappresentanza in una singola causa per esempio) si «rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all’art. 2222 c.c.». In questi casi il rispetto dei principi generali impone però la procedimentalizzazione nella scelta del professionista «evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla chiara fama (spesso non dimostrata) del professionista». Occorre quindi predisporre un elenco ristretto di professionisti o studi legali perché «sarebbe oneroso e complesso da gestire per l’amministrazione in contrasto con i principi di efficacia e economicità dell’azione amministrativa». L’elenco, pubblicato sul sito istituzionale, deve essere sempre aperto e suscettibile di integrazione e modificazione, nonché accompagnato da brevi schede che riassumano la storia professionale dell’aspirante affidatario.

Andrea Mascolini

07/08/2018 

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