07/08/2018 – Amministratori assolti, rimborso spese legali sotto il vincolo di copertura finanziaria ordinaria

Amministratori assolti, rimborso spese legali sotto il vincolo di copertura finanziaria ordinaria

di Aldo Milone

QUI la delibera della Corte dei conti Lazio n. 58/2018

La copertura finanziaria dei rimborsi 

“… il vincolo di invarianza finanziaria va inteso nel senso che la Pa deve garantire la salvaguardia del complessivo equilibrio bilancistico e non l’invarianza della singola voce di spesa (escludendo pertanto la necessità di individuare uno specifico aggregato di bilancio cui rapportarla), la copertura delle spese legali rimborsabili sostenute dagli amministratori assolti è contabilmente regolare e legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, in modo da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

Sono, quindi, vietate soltanto quelle decisioni di spesa che comportano nuovi o maggiori oneri che risultino ulteriori ed esorbitanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente sono indispensabili a garantire gli equilibri.

In altri termini, il criterio di invarianza degli oneri finanziari non impedisce di per sé un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia compensato a fini contabili in altre disposizioni produttive di risparmi di spese o di maggiori entrate, essendo precluso ricorrere all’approvazione di debiti fuori bilancio.

I giudici contabili ammoniscono, infine, sulla necessità che – per gli esercizi futuri – si stanzi un fondo rischi e oneri, a cui attingere per operare i richiesti rimborsi di spese legali, in quanto poste passive comunque nascenti dal contenzioso dell’ente.”

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