08/05/2020 – Incarico di Posizione organizzativa

Incarico di Posizione organizzativa
In un Comune, nella stessa area contabile-amministrativa, vi sono due funzionari con inquadramento D3 e tre D2. A prescindere dai requisiti soggettivi degli stessi, l’incarico di PO può essere assegnato al dipendente di qualifica D2?
a cura di Federico Gavioli
 
Alla luce di quanto si dirà nel prosieguo della risposta alla domanda del gentile lettore, si ritiene sia possibile attribuire la P.O. ad un dipendente con la qualifica di D2.
Il Quaderno ANCI, dal titolo “Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa – aggiornamento al CCNL 21/05/2018” afferma che “L’istituzione delle posizioni organizzative deve avvenire con riferimento a posizioni di lavoro che presentino le caratteristiche della particolare complessità ed elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. In alternativa, l’istituzione di posizioni organizzative può riguardare attività ad alto contenuto professionale per le quali è richiesta una elevata competenza specialistica (maturata o mediante titoli di livello universitario o attraverso rilevanti e consolidate esperienze professionali, in posizioni di responsabilità o di alta qualificazione professionale), che deve essere verificata in sede di conferimento attraverso l’esame del curriculum.
I criteri generali devono da un lato dettagliare, per ciascuna posizione organizzativa istituita, i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale e l’esperienza acquisita, e dall’altro considerare la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare. Per il conferimento degli incarichi gli Enti tengono conto:
– delle funzioni e attività da svolgere;
– della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
– dei requisiti culturali posseduti,
– delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D (salva, ove possibile, la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, lett. a) del CCNL);
– gli esiti delle valutazioni individuali in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15 del nuovo CCNL”.
L’ARAN con la risposta “RAL_1547_Orientamenti Applicativi” alla domanda relativa se ai fini dell’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, nell’ambito della categoria giuridica D, deve tenersi conto del requisito del più elevato inquadramento economico di un dipendente rispetto ad un altro (D4 in luogo di D2), ha affermato che “Nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (art. 8 e ss., CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si tratti di enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D; solo in tali ultimi enti, l’incarico di posizione organizzativa può essere conferito a personale della categoria C e B, in relazione alla propria grandezza demografica, e nel rispetto delle generali regole in materia (art. 11, comma 3, CCNL 31 marzo 1999); ad avviso della scrivente Agenzia, tale regola vale anche per gli eventuali incarichi di supplenza. All’interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Pertanto, ove nel caso di specie venga in considerazione un dipendente comunque inquadrato nella categoria D, allo stesso potrà essere legittimamente conferito un incarico di posizione organizzativa. Quello che effettivamente rileva in materia è il rigoroso rispetto da parte dell’Ente dei criteri di conferimento dallo stesso preventivamente adottati nell’osservanza delle previsioni dell’art. 9, comma 2, CCNL 31 marzo 1999. Tale clausola contrattuale, infatti, espressamente stabilisce “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”.

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