07/05/2020 – Urbanistica. Potere di vigilanza del comune

Urbanistica. Potere di vigilanza del comune
Pubblicato: 06 Maggio 2020
TAR Toscana Sez. III n. 390 del 31 marzo 2020

La questione relativa alla qualificazione giuridica ed alla liceità dell’apertura esistente su un manufatto esula dal potere di vigilanza riconosciuto al Comune in materia edilizia laddove un provvedimento abbia sanato il manufatto complessivamente considerato, nelle sue attuali dimensione e posizione, e non può legittimamente escludersi dalla sanatoria una finestra esistente, quale che ne fosse la qualificazione (luce o veduta) se il Comune non ha messo in dubbio la sussistenza del requisito della doppia conformità, prescritto per sanatoria edilizia ordinaria, né ha preteso, ai fini del rilascio del titolo, la produzione dell’atto di assenso scritto del proprietario confinante.

Pubblicato il 31/03/2020

N. 00390/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01037/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2007, proposto da

Carla Del Santo, rappresentata e difesa dagli avvocati Tullio D’Amora, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Comune di San Giovanni Valdarno, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di San Giovanni Valdarno prot. n. 015434 del 31 maggio 2007 di “attestazione di conformità in sanatoria” e, per quanto occorra, della nota prot. n. 006595 dell’11 aprile 2007 del Comune di San Giovanni Valdarno di “comunicazione parere della Commissione per la valutazione in sanatoria n. 015434 del 12 settembre 2006”, per ampliamento di un fabbricato pertinenziale a civile abitazione in via Vittorio Veneto n. 8;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 6 marzo 2020 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Carla Del Santo espone di essere proprietaria di un immobile in San Giovanni Valdarno, via Vittorio Veneto n. 8, nel cui resede è presente un piccolo annesso pertinenziale (di circa 14 mq) adibito a ripostiglio e legnaia.

Con ordinanza n. 108 del 2006, il Comune di San Giovanni Valdarno ne ha ingiunto la demolizione. La ricorrente ha tempestivamente presentato istanza di accertamento di conformità in sanatoria, ai sensi dell’art. 140 della legge regionale 1 del 2005, limitatamente alla “porzione, riportata nei grafici allegati, risultante dall’ampliamento dell’originaria costruzione” dichiarando, al contempo, che il manufatto risalirebbe agli anni quaranta e che dall’anno 1965 lo stesso sarebbe presente nella sua attuale conformazione. Parte del manufatto insiste sul confine con la proprietà di un vicino e, sulla parete posta sul confine, presenta un’apertura: a tal riguardo, la ricorrente nell’istanza di sanatoria ha dato atto della pendenza di un contenzioso in sede civile con il proprietario confinante.

Con i provvedimenti qui impugnati, il Comune ha recepito il parere “favorevole con prescrizioni” della Commissione competente, ossia che la sanatoria sarebbe stata rilasciata “a condizione che, fatto salvo eventuali diverse decisioni assunte dalla competente autorità nel giudizio civile attualmente pendente, l’apertura posta sulla facciata realizzata sul confine sia considerata luce ai sensi dell’art. 900, 901 e 902 del codice civile”.

La ricorrente ne chiede l’annullamento, deducendo:

la violazione dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942, la violazione del regolamento edilizio comunale n. 12738 del 1937 e l’eccesso di potere per carenza d’istruttoria, in quanto il suo manufatto non sarebbe rientrato nella perimetrazione del centro abitato all’epoca della costruzione, non risultando perciò necessario alcun titolo abilitativo;

in subordine, la violazione dell’art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005 e l’eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune avrebbe illegittimamente apposto una prescrizione, con riferimento alla natura giuridica dell’apertura presente sul confine.

Il Comune di San Giovanni Valdarno non si è costituito.

La causa è passa in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2020.

DIRITTO

Il primo motivo è inammissibile, per intervenuta acquiescenza della ricorrente in merito all’accertamento della natura abusiva del manufatto ed alla necessità della sanatoria edilizia.

L’acquiescenza si è manifestata in modo univoco mediante la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005, senza alcuna riserva di agire per contestare la necessità di titolo edilizio (si veda la relazione tecnica del 4 settembre 2006, a firma del tecnico di parte, arch. Angelo Butti – doc. 2).

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio consolidato secondo cui l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo matura quando ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4140 del 2013).

Ne discende, per tale profilo, l’inammissibilità dell’impugnativa.

E’ viceversa fondato il secondo motivo di ricorso.

La parte di annesso per la quale era stato richiesto l’accertamento di conformità è realizzata sul confine ed ha una finestra che guarda verso la proprietà confinante.

A tale riguardo, l’art. 29 del vigente regolamento edilizio comunale richiede un atto di assenso del confinante, per la deroga alla distanza minima di tre metri dal confine di proprietà.

La ricorrente ha informato il Comune della pendenza di un contenzioso civile con il proprietario confinante, nel quale l’oggetto del contendere è costituito proprio dal diritto a mantenere nello stato in cui si trova, e quindi con la veduta che insiste sul confine, il manufatto.

La questione relativa alla qualificazione giuridica ed alla liceità dell’apertura esistente su detto manufatto esula dal potere di vigilanza riconosciuto al Comune in materia edilizia.

Il provvedimento impugnato ha sanato il manufatto complessivamente considerato, nelle sue attuali dimensione e posizione, e non poteva legittimamente escludere dalla sanatoria la finestra esistente, quale che ne fosse la qualificazione (luce o veduta). Il Comune non ha messo in dubbio la sussistenza del requisito della doppia conformità, prescritto per sanatoria edilizia ordinaria dall’art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005, né ha preteso, ai fini del rilascio del titolo, la produzione dell’atto di assenso scritto del proprietario confinante.

La condizione, invero formulata in modo criptico, che l’apertura posta sulla facciata realizzata sul confine “sia considerata luce”, non soltanto è estranea al potere dell’Amministrazione ed alla funzione tipica dell’atto, ma è apodittica ed immotivata in ordine all’effettiva consistenza dell’abuso. Ciò che tipicamente costituisce oggetto dell’accertamento di conformità, da parte dell’Amministrazione chiamata a provvedere, e non può essere rimandato a future statuizioni del Giudice ordinario adito dai proprietari in lite fra loro (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 117 del 2020).

Neppure ricorreva, nella specie, un problema di verifica delle distanze tra pareti finestrate di edifici frontistanti, ai sensi di quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968.

I titoli edilizi, come è noto, vengono rilasciati al privato richiedente con salvezza dei diritti dei terzi.

Ne discende l’illegittimità dell’attestazione di conformità in sanatoria, limitatamente alla condizione apposta dal Comune di San Giovanni Valdarno per la quale “l’apertura posta sulla facciata realizzata sul confine sia considerata luce”.

Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale dell’impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la prescrizione apposta all’accertamento di conformità n. prot. n. 015434 del 31 maggio 2007, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Savio Picone, Consigliere, Estensore

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