08/05/2020 – Danni per la tracimazione delle fogne per pioggia eccezionale non a carico del Comune

Danni per la tracimazione delle fogne per pioggia eccezionale non a carico del Comune
La Rivista del Sindaco  08/05/2020 Lavori Pubblici
Un Comune non può essere ritenuto responsabile della tracimazione di liquami fognari misti ad acque meteoriche, se avvenuta in seguito a precipitazioni atmosferiche di intensità eccezionale, che siano rivelabili statisticamente circa una volta ogni 50 anni.
È stata la Corte di Cassazione civile, sezione III, ad emettere l’ordinanza 4174/2020 per fare chiarezza su questo argomento. Con questa pronuncia si esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione per eventuali danni che il malfunzionamento delle rete fognaria, causa all’utenza, in seguito ad eventi atmosferici eccezionali, che siano stati comprovati dall’ufficio della Regione, competente in materia. Tali danni sono da ritenersi causati da forza maggiore, tale da sospendere, il nesso di causalità tra danno subito e condotta dell’ente chiamato in causa.
Il contenzioso durava 20 anni, e finalmente la Suprema Corte si è pronunciata in un modo che si può considerare decisivo stabilendo che non è legittima la richiesta di risarcimento dei danni per quello che veniva considerato un disservizio (dai ricorrenti), dovuto al sottodimensionamento della rete di raccolta delle acque esistente quando si verificò il fatto. Tale considerazione era stata accolta come pertinente dal Tribunale in un primo momento, riconoscendo così la responsabilità del Comune chiamato in causa, ma solo perché la rete idrica non venne considerata idonea allo smaltimento perfino le precipitazioni non eccezionali, causando così la tracimazione dei liquami.

Allora, il giudice assolse da ogni responsabilità la società in house affidataria del sistema idrico del territorio comunale pertinente. Questo perché trattandosi di gestione ordinaria e straordinaria delle rete fognaria, non si poté stabilire che fossero la scarsa manutenzione o pulizia causa dei danni riscontrati.

Impugnando la decisione di primo grado, il Comune ottenne un giudizio a suo favore, dopo il riesame della questione. La PA proprietaria delle rete si è vista sollevata dalla responsabilità dalla Corte d’Appello, che ha chiamato in causa la certificazione del competente ufficio regionale, in cui viene riportata la precipitazione atmosferica causa della tracimazione come di carattere eccezionale.
L’interpretazione restrittiva ai presupposti che innescano la responsabilità di un ente per disservizio è stata poi confermata dalla Cassazione, che ha concordato con la Corte d’Appello, che ha stabilito come caso fortuito la precipitazione atmosferica di eccezionale intensità. In pratica, tale caso è definito come “tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente”.
Articolo di Luigi Franco

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