08/03/2019 – Sono legittimi gli atti di conferimento di incarichi di studio e approfondimento ai consiglieri comunali?

Affidabili studi e collaborazioni. Preclusi gli atti a rilevanza esterna 

Incarichi ai consiglieri

Ma senza poteri di gestione o decisionali

Sono legittimi gli atti di conferimento di incarichi di studio e approfondimento ai consiglieri comunali?

Nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Una ristrettissima serie delle funzioni sindacali può essere delegabile ai consiglieri in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art. 54 nella sua attività di Ufficiale di governo). Va osservato, ancora, che il Tar Toscana, con decisione n. 1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare «l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato». Il Consiglio di stato, con parere n. 4883/11 (4992/2012) in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto, invece, fondato un ricorso straordinario al presidente della repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava «una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse». La normativa statutaria dell’ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell’ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge. I provvedimenti in questione non devono comportare la possibilità di adozione di atti a rilevanza esterna o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici o agli assessori. Parimenti, i consiglieri comunali incaricati non dovranno avere poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere.

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