07/08/2018 – Atto adottato dal responsabile dell’ufficio privo della qualifica di dirigente

Atto adottato dal responsabile dell’ufficio privo della qualifica di dirigente

 

QUI  TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza 11 luglio 2018, n. 410

“Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’ordinanza di demolizione sarebbe nulla o comunque illegittima perché sottoscritta non dal responsabile del settore, come risulta dall’intestazione del provvedimento, ma da un funzionario privo di delega.
Non si può negare che il provvedimento, pur riportando in calce anche il nome del responsabile dell’Area Urbanistica – Gestione del Territorio del Comune di Locri (arch. Giovanni Macrì), risulta sottoscritto soltanto dal funzionario “incaricato” geom. Mario Monteleone.
E’ evidente peraltro che di delega (di funzioni e/o di firma) può parlarsi soltanto nel caso in cui vi sia un dirigente che ne disponga in quanto la competenza ad adottare atti aventi efficacia esterna consegue alla qualifica ricoperta di chi li sottoscrive.
Il comma 2 dell’art. 109 del D.Lgvo 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede infatti che: “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Conformemente alla citata disposizione legislativa, si è osservato che “Il diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 51, comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142, nel testo novellato dall’art. 6 comma 2, l. 15 maggio 1997 n. 127 (nonché dell’art. 2 l. 16 giugno 1998 n. 191, e dell’art.107 comma 3 lett. g, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267), rientra nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi e non del sindaco, trattandosi di tipico potere gestionale” (TAR Campania – Napoli, Sez. II, 16/01/2013, n. 328).
Il potere dei funzionari -non dirigenti ma, ciò nondimeno, responsabili dei singoli uffici e/o dei servizi- può derivare dall’assenza nello specifico ente locale di personale provvisto di qualifica dirigenziale.
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie perchè il responsabile del Settore Area Urbanistica –Gestione del Territorio del Comune di Locri non è un dirigente.
Altra possibile fonte del potere gestionale, conferito al funzionario “incaricato”, può essere rappresentata, in astratto, da una delega al compimento dell’atto da parte del dirigente responsabile, come si ricava, tra le tante, dalla decisione che segue: “È legittimo l’atto – nella specie quello di annullamento di un titolo edilizio – adottato da un funzionario che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, ricopra le funzioni più elevate nell’ambito dell’ufficio che si occupa della materia in questione, e al quale le relative attribuzioni siano state delegate dal dirigente, con atto scritto e con trasferimento cronologicamente determinato, a causa della temporanea assenza dal servizio del titolare dell’ufficio” (T. A. R. Liguria, Sez. I, 13/07/2011, n. 1092).
Come può notarsi, le massime che si sono talora occupate dell’illegittimità del provvedimento per difetto di competenza, in quanto sottoscritto da chi non ne aveva i poteri, hanno sempre ricollegato l’invalidità dell’atto alla carenza a monte di una delega da parte del dirigente (il solo che, di norma, può rilasciarla).
Nel caso che viene in decisione, invece, parte ricorrente non ha contestato né che il responsabile del servizio fosse un dirigente né che doveva necessariamente esserlo né ha dimostrato che il firmatario si sia arrogato il potere di firma in difetto di idonea posizione all’interno della struttura.
Del resto, non si rinviene all’interno del D.Lgvo 267/2000 alcuna disposizione che prescriva a pena di illegittimità dell’atto l’obbligo di fare menzione del provvedimento di incarico nei provvedimenti amministrativi.
L’attribuzione dell’incarico è un requisito che deve essere presente e che assume rilevanza sul piano sostanziale, senza che a nulla possa rilevare la menzione (o la non menzione) dell’esistenza dello stesso sui provvedimenti adottati dal funzionario incaricato.
Il motivo pertanto è destituito di fondamento.”

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