06/08/2018 – Performance, la valutazione generale dell’ente al centro del piano

Performance, la valutazione generale dell’ente al centro del piano

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

“Costituisce un elemento indefettibile del ciclo della performance la misurazione e la valutazione della performance generale dell’Amministrazione e un sistema che non la preveda in modo esplicito difficilmente potrà superare il vaglio dell’organismo o nucleo di valutazione il quale, nell’esprimere il parere preventivo e vincolante, previsto dal novellato art. 7, comma 1, del Dlgs 150/2009, deve prioritariamente verificare che i principi previsti dal medesimo decreto siano tutti correttamente disciplinati.

A tale pacifica conclusione si perviene da una lettura sistematica di diverse disposizioni; in particolare:

– l’articolo 3, comma 2, specifica che la misurazione della performance deve riguardare “l’amministrazione nel suo complesso”, nonché le unità organizzative in cui si articola;

– l’articolo 7, comma 2, lettera c) laddove è stabilito che la funzione di misurazione e valutazione è svolta, tra gli altri, anche dai “dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione”, prevedendo che tale coinvolgimento debba riguardare in modo specifico la “valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione”, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”;

–  l’articolo 9, comma 1, lettera c), stabilisce che la performance individuale ei dirigenti è collegata, tra l’altro, “alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura” oltre che agli indicatori relativi “all’ambito organizzativo di diretta responsabilità”.

La previsione secondo la quale la misurazione e la valutazione debba essere fatta a livello generale di Ente, a livello di unità organizzative e a livello individuale (art. 3, comma 2) e la previsione che i livelli di performance “organizzativa” devono essere presenti nella valutazione della performance individuale, come contributo o come concorso diretto (art. 9), introduce una regola di buon senso che permea la vita di ogni comunità: se la comunità nel suo complesso produce risultati negativi non è ipotizzabile che i risultati individuali siano complessivamente in contrasto con questi risultati o che non ne siano influenzati.”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto