07/02/2020 – Se un indigente muore in un municipio diverso da quello di residenza – Sepoltura nel comune – L’onere è dell’ente dove è avvenuto il decesso

Se un indigente muore in un municipio diverso da quello di residenza – Sepoltura nel comune – L’onere è dell’ente dove è avvenuto il decesso

A quale ente compete sostenere gli oneri della sepoltura di una persona indigente deceduta in un comune diverso dal comune di residenza?

 
Si osserva preliminarmente che la gratuità del servizio di inumazione per gli indigenti è prevista dall’art. 1, comma 7-bis, del dl 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26, di interpretazione del comma 4 dell’articolo 12 del dl 359/1987. La normativa, tuttavia non detta specifica disposizioni in ordine alla fattispecie in esame. Soccorre, in proposito, il parere del Consiglio di stato n. 12466/2012 – 896/2013 del 26/2/2013, reso in merito ad un ricorso straordinario al presidente della repubblica in ordine alla legittimità di un regolamento comunale di polizia mortuaria cimiteriale e delle tariffe cimiteriali. Il Consiglio di stato ha richiamato l’articolo 50 del dpr 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, il quale prevede che nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, sia i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza che i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza. Il Supremo consesso ha specificato che l’autorità comunale non può rifiutare l’accoglimento ovvero diversificare i presupposti per la sepoltura nel cimitero sulla base della residenza. Il Consiglio di stato ha, altresì, richiamato la direttiva europea del 12 dicembre 2006 n. 2006/123/Ce «direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» che all’art. 20 dispone: «Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi».
Pertanto, proprio alla luce del citato art. 50 del dpr n. 285/1990 che prevede il diritto di sepoltura per i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza (fatta salva la richiesta privata di altra destinazione), l’onere dovrebbe ricadere sul comune ove avvenga il decesso, indipendentemente dalla residenza posseduta in vita dal defunto.

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