06/06/2019 – Preavviso di rigetto per la Scia  

Preavviso di rigetto per la Scia  

di MARILISA BOMBI – Italia Oggi – 05 Giugno 2019
Il preavviso di rigetto previsto dall’ art. 10-bis della legge 241/1990 va applicato non soltanto ai procedimenti autorizzatori ma anche alle attività soggette a Scia. Il comune, in sostanza, non può dichiarare l’ inefficacia della segnalazione presentata dal privato ma è tenuto ad avviare la procedura del contraddittorio prevista dalla legge sul procedimento amministrativo. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sez. VI con la sentenza 3453 depositata il 27 maggio. La decisione è stata sollecitata da un’ impresa di telefonia mobile la quale aveva presentato all’ amministrazione comunale la Scia per la riconfigurazione di un impianto già esistente e attivo, utilizzando quindi il procedimento semplificato previsto dall’ art. 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003).
Il collegio, richiamando la funzione dell’ art. 10-bis legge 241/90, ha affermato che tale disposizione ha introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l’ istituto del preavviso di diniego, che ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all’ amministrazione, i motivi che non consentono di poter accogliere la sua istanza, in modo da consentire all’ interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all’ amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell’ accoglimento della sua domanda.
Di conseguenza, ha sottolineato, richiamando un precedente del 2014 si deve ritenere, in via generale, che la comunicazione dei motivi ostativi all’ accoglimento di una domanda interrompe anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l’ ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall’ amministrazione su un’ istanza il valore di assenso alla richiesta. Con la conseguenza che tale disciplina va applicata anche nei procedimenti, regolamentati dall’ art. 87 del dlgs 259/2003, per l’ esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sebbene lo stesso procedimento sia chiaramente disciplinato in modo da consentirne la definizione in tempi certi e rapidi.

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