06/06/2019 – Limiti di finanza pubblica al trattamento accessorio dei dipendenti degli enti locali

Limiti di finanza pubblica al trattamento accessorio dei dipendenti degli enti locali

(Deliberazione Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 2/2019/PAR).
II Sindaco del Comune di Savoia di Lucania (PZ) ha inoltrato alla Sezione Regionale di controllo della Basilicata una richiesta di parere in ordine all’assoggettabilità o meno ai limiti imposti al salario accessorio previsti dall’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 degli incrementi del trattamento accessorio dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale,   previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, e  dall’art. 13, comma 3, del nuovo CCNL  della funzioni locali del maggio 2018.
Come noto l’art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”   dispone che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed economicità  dell’azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo l’invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all’articolo  1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno  2016.  A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto   destinare   nell’anno   2016  risorse  aggiuntive    alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di stabilità’ interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  può’  superare  il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell’anno 2016.”
L’art 15 comma 2 e 3 del nuovo  CCNL  delle Funzioni locali  dispone che “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. ”
Il comune richiedente in ordine all’applicazione di dette disposizioni, formulava alla Sezione il seguente quesito: “se gli incrementi teorici agli importi delle retribuzioni di posizione, previsti dall’art. 15, commi 2 e 3,…debbano rispettare i limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il quale stabilisce che, a decorrere da l 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. In alternativa, se c’è la possibilità, alla luce dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, di reperire in bilancio le risorse necessarie a finanziare i predetti incrementi”.
Il Collegio verificando in primis i requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva e rilevando la sussistenza di entrambi i presupposti si pronunciava nel merito preliminarmente evidenziando come  nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti Locali, anteriori a quello stipulato il 21 maggio 2018, le indennità di posizione organizzativa attribuite dagli Enti Locali privi di dirigenti erano finanzte direttamente a  carico del bilancio, senza transitare per le risorse destinate annualmente alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, sui quali, invece, gravavano le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite alle posizioni organizzative degli Enti Locali con dirigenza. 
Peraltro, il  CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21 maggio 2018, attraverso il combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art. 67, comma 1, pone termine al dualismo tra Enti Locali con o senza personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al fine della distribuzione delle citate specifiche risorse del fondo decentrato: per entrambe le tipologie di amministrazioni esplicitando che “le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti” (art. 15, comma 5). L’art. 67, comma 1, dispone che “A decorrere dal 2018, il “Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili……relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ……. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno (n.d.r. 2017), a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.”
Evidenziano i giudici lucani che la differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l’art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”.
Il Collegio, in conformità delle pronunce di altre Sezioni di Controllo (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR) ha ritenuto, pertanto, che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del richiamato CCNL Funzioni locali, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4,     lett. u).                             
Dott. Giampiero Pizziconi, Consigliere della Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e Sezione regionale di controllo per il Veneto.

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