06/06/2019 – Dismissione dei beni dei Comuni

Dismissione dei beni dei Comuni

Si sente parlare di novità recenti per la dismissione dei beni dei Comuni. Il nostro ufficio ragioneria comunale ha interesse ad alcune operazioni volte alla cessione di beni e vorrebbe maggiori dettagli.
a cura di Simone Chiarelli
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” in vigore dal 1 maggio 2019 contiene all’art. 25 la disciplina delle “Dismissioni immobiliari enti territoriali”.
La finanziaria 2019 infatti aveva previsto un piano di dismissioni di beni immobiliari (art. 1, comma 422L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all’aggiornamento del piano, nell’arco del triennio”) senza tuttavia prevedere gli Enti territoriali fra i soggetti partecipanti a detto piano.
L’art. 25 del “D.L. Crescita” interviene invece sul comma 423 della citata disposizione estendendo il piano gli “d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell’inserimento nel piano di cessione”.
Una ulteriore disposizione (comma 2 dell’art. 25) interviene per modificare l’art. 1, comma 425L. 30 dicembre 2018, n. 145 dove le parole “e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato”. L’obiettivo della modifica, come sottolineato nei primi commenti, è l’estensione agli enti territoriali della possibilità di dismettere il proprio patrimonio immobiliare e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2). Per gli enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla riduzione del proprio debito.

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