06/06/2019 – ARAN segnalazioni – newsletter del 05/06/2019

ARAN segnalazioni – newsletter del 05/06/2019

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 11949 del 7/5/2019

Pubblico impiego – dirigente ministeriale – dimissioni – azione disciplinare iniziata successivamente alle dimissioni ed alla assunzione presso altra pubblica amministrazione – licenziamento disciplinare – ricorso del dipendente – no ad applicazione art. 55 comma 8 d.lgs. 165/2001 – applicazione art. 9 CCNL comparto dirigenza ministeri quadriennio 2006-2009 – obbligo di esclusività – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso di un dirigente ministeriale che contestava la legittimità del procedimento disciplinare avviato dall’amministrazione dopo le sue dimissioni. Il procedimento disciplinare trovava la sua ragione nel fatto che il dirigente aveva svolto alcuni incarichi retribuiti senza averne avuto l’autorizzazione. Il ricorrente, che dopo le dimissioni era stato assunto da un’altra pubblica amministrazione, sosteneva l’illegittimità dell’operato del primo datore di lavoro, anche in forza dell’art. 55 comma 8 del d.lgs. 165/2001, che riteneva applicabile alla sua situazione. I giudici, nel respingere il ricorso, si rifanno, innanzi tutto, al principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente che vincola il giudice del rinvio e che stabilisce: “l’art. 55 bis, comma 9, del d.lgs n.165 del 2001 prevede che nelle ipotesi di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l’azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi debba essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, non rilevando che le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all’avvio del procedimento”. Ed inoltre, proseguono gli Ermellini: “il perdurante interesse della P.A. datrice di lavoro all’accertamento della responsabilità disciplinare, pure nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, è stato riconosciuto al precipuo fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione che, per volontà del legislatore costituzionale, devono sempre caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione”. Infondata è anche la richiesta di applicazione dell’art. 55 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001: “il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente invoca l’art. 55 c. 8 del d. Igs. n. 165 del 2001 per sostenere che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere iniziato e proseguito dalla Amministrazione alle cui dipendenze esso ricorrente era passato all’esito della cessazione del rapporto con il Ministero per effetto delle sue dimissioni; l’instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro con una Amministrazione diversa da quella titolare del rapporto di lavoro cessato all’esito delle dimissioni, fattispecie realizzatasi incontestatamente nel caso in esame, non configura, infatti, l’ipotesi del trasferimento di cui all’art. 55 c. 8 del d. Igs n. 165 del 2001 che dispone che “in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima”. La sentenza, che ricorda poi altri importanti principi di diritto, richiama anche l’obbligo di esclusiva che grava sul dirigente pubblico, e che deriva dall’art. 53 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contenute nel CNL Comparto dirigenza ministeri del 12/2/2010, art. 9, ritenendo pertanto proporzionata la sanzione espulsiva comminata al ricorrente.

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 14061 del 23/5/2019

Pubblico impiego – RSU – indizione assemblea – spetta solo alle RSU unitariamente – applicazione dei CCNQ del 7/8/1998: “costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie” e “modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso presentato dalla DIRPUBBLICA avverso la sentenza del tribunale, confermata dalla corte d’appello, che aveva escluso il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee. I giudici ribadiscono quanto detto nei due precedenti gradi di giudizio e cioè che, sulla base dei due contratti nazionali quadro del 7/8/1998, spetta all’organismo unitariamente, e non al singolo componente, il diritto di indire assemblee.

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Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Campania n. 103/2019

Pubblico Impiego – Progressioni verticali – Modalità selezione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene in relazione alle modalità previste per l’attuazione delle progressioni verticali, chiarendo aspetti applicativi della specifica disciplina (art. 22, c. 15, del d.lgs n. 75/2017). In particolare, i magistrati evidenziano, che la disposizione introduce una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile solo per il triennio 2018/2020 che, nel prevedere che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, “prescrive, che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria come erroneamente prospettato dall’amministrazione, perché in caso contrario si finirebbe per attuare le progressioni verticali, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie a spese delle altre”. Inoltre, a parere del Collegio, tale norma si applica a tutti gli Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi in quanto, tale disciplina rappresenta “una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall’esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità e quindi applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo” (in tal senso stessa Sez. del. 140/2018).

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Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Liguria n. 56/2019

Enti Locali – Posizione organizzativa – Limite trattamento accessorio ex art. 23 co. 2 d.lgs. 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono relativamente alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio, previsto dall’art 23 co. 2, del d.lgs 75/2017 le risorse destinate all’istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale. Nello specifico evidenziano che: “La norma appena richiamata pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG)”. A parere del Collegio, le condizioni individuate dalla magistratura contabile, per le quali si possa escludere il limite dettato dalla disciplina richiamata ricorrono quando sussiste “il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR)”.

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