06/05/2020 – La sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali

La sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia). In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel provvedimento ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali.
La rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
L’art. 60 del d.l. stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020. Nella stessa circolare l’Agenzia ha fatto presente che l’art. 60 prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Come chiarito anche dalla rubrica dell’articolo che prevede la “Rimessione in termini dei versamenti”, la norma in questione non introduce una sospensione dei termini e, pertanto, non si rende applicabile la disciplina di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Infine nella stessa circolare è chiarito che restano salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
L’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 fornisce chiarimenti in tema di proroga e sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus. Nel documento di prassi si precisa, in primo luogo, che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Sono, inoltre, riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’art. 61, comma 2, D.L. n. 18/2020 e dell’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.
L’art. 21D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità) – in via di conversione – stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, innanzi visti, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Sospensione dei termini degli adempimenti: ritenute fiscali
In base alle disposizioni contenute nel comma 1, dell’art. 62 del decreto Cura Italia per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).
Sospensione versamenti e adempimenti “Zona rossa”
Il comma 4 dell’art. 62 del decreto Cura Italia stabilisce che per i i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (GU n. 52 dell’1 marzo 2020), restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del MEF 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020).
Le disposizioni richiamate stabiliscono che:
– nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e nel Comune di Vò (Regione Veneto) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di riscossione previsti dall’art. 29D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
– nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio nel territorio nei Comuni innanzi visti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di riscossione previsti dall’art. 29D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Il comma 5 del decreto Cura Italia stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi del decreto del MEF 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione per le attività degli enti impositori
L’art. 67 si occupa della sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
Il comma 1 dispone che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo innanzi visto.
Le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.
Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le risposte alle istanze di accesso agli atti formulate ai sensi dell’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 5D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Infine , con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applicano, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, le norme relative alla sospensione per eventi eccezionali previste dall’art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
L’art. 29, comma 3, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità) stabilisce che in deroga al termine fissato dall’art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, la proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, si applica anche all’attività degli enti impositori. Quest’ultima disposizione 1 si occupa modalità di esercizio di attività “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” (GU n. 26 dell’1 febbraio 2020). Quest’ultimo DPCM stabilisce che “è dichiarato,per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato diemergenza in conseguenza del rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Carichi affidati all’agente di riscossione: sospensione termini
L’art. 68 del decreto Cura Italia si occupa della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. La sospensione è relativa ai rapporti tra concessionario e contribuenti e tra concessionario ed ente che ha affidato i carichi.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione innanzi vista si applica:
– alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli Enti territoriali;
– all’avviso di accertamento esecutivo degli Enti locali di cui all’art. 1, comma 792L. 27 dicembre 2019, n. 160.
In sede di conversione è si stabilito che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni (Zona rossa) individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni, innanzi viste,decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
Differiti i termini per la rottamazione delle cartelle. Si stabilisce che è differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 23, e all’art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’art. 16-bis, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’art. 1, comma 190L. 30 dicembre 2018, n. 145.
E’ stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025.

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