05/05/2020 – Responsabilità della P.A.: niente risarcimento del danno se il provvedimento amministrativo è stato annullato per meri vizi formali

Responsabilità della P.A.: niente risarcimento del danno se il provvedimento amministrativo è stato annullato per meri vizi formali
 
L’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi cosiddetti formali (come il difetto di istruttoria o di motivazione) o procedimentali (come l’incompetenza), poiché non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato, non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale, qual è il risarcimento del danno: infatti, mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell’atto annullato, col solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (conferma TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 19/2009, e sez. II, sent. n. 527/2017).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto