06/04/2020 – Procedure concorsuali sospese e progressioni verticali

Procedure concorsuali sospese e progressioni verticali
PUBBLICATO IL 5 APRILE 2020 DA GIANLUCA BERTAGNA
Come sapete, l’art. 87 comma 5 del d.l. 18/2020 ha sospeso le procedure concorsuali di sessanta giorni a seguito dell’emergenza da coronavirus.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
(Avete visto come scrivono le norme? “Lo svolgimento delle procedure… sono sospese”. Ma facciamo finta di niente).
Come scritto nell’ultimo periodo è possibile concludere eventuali progressioni verticali.
Ho quindi pensato di creare uno schema riassuntivo che delinea la differenza tra “progressioni di carriera” e “progressioni verticali” previste dal d.lgs. 75/2017.

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