06/04/2020 – Coronavirus – Indennità complete per i dipendenti esentati

Coronavirus – Indennità complete per i dipendenti esentati
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
 
 
Quale trattamento economico spetta al dipendente in esenzione dal servizio? Se una prima risposta può essere racchiusa nel concetto di intero stipendio, andando in profondità il problema non è così di facile soluzione.
L’articolo 87, comma 3, del Dl 18/2020 afferma che l’esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, durante questo periodo, spetti al lavoratore tutta la parte fondamentale della retribuzione. Allo stesso modo non dovrebbero esserci perplessità sulla corresponsione di quelle indennità che, per previsione contrattuale ovvero in sede interpretativa da parte dell’Aran, sono legate al profilo professionale ovvero al ruolo ricoperto. Ne sono esempi l’indennità di vigilanza per gli agenti della polizia locale che non svolgono funzioni di pubblica sicurezza, l’indennità che spetta alle maestre di scuola materna, alle educatrici di asilo nido e ai docenti dei centri di formazione e la retribuzione di posizione fissa per i dirigenti.
Ma c’è un’altra parte del trattamento accessorio per la cui corresponsione, in periodo di ordinaria amministrazione, il dipendente deve svolgere determinate mansioni o effettuare lavori ben individuati. Si pensi all’indennità di vigilanza nel maggiore importo stabilito quando l’agente di polizia locale svolge le funzioni di pubblica sicurezza ovvero l’indennità di tempo potenziato riconosciuto alle educatrici di asilo nido e alle maestre di scuole materna per il maggior numero di ore di attività didattica prestate rispetto ai corrispondenti profili professionali dello Stato. Se questo maggior impegno nell’attività didattica non viene richiesto, l’indennità di tempo potenziato non spetta.
Ma la questione si complica quando si legge la Faq della Funzione Pubblica del 27 marzo scorso, dove è stato scritto che l’esenzione dal servizio non incide sull’assiduità partecipativa al fine dell’erogazione del trattamento accessorio e della valutazione. Quindi il Dipartimento non si limita ad affermare che l’esenzione non incide sulla parte variabile dello stipendio, ma statuisce che non ha riflessi sulla «assiduità partecipativa». In altri termini, con una finzione giuridica, sembra che il Dipartimento asserisca che il lavoratore in esenzione si trovi nella stessa situazione del dipendente regolarmente in servizio sul proprio luogo di lavoro. E questo trova conferma in un’altra faq sempre della Funzione pubblica, dove si afferma che l’esenzione non incide sulla retribuzione di posizione di parte variabile e sulla retribuzione di risultato dei dirigenti. Ancora, la Funzione pubblica, con la circolare n. 2/2020, ribadisce che l’esenzione non incide negativamente sulla valutazione e sull’erogazione del trattamento accessorio.
Ma se così fosse, allora al dipendente in esenzione spetterebbero non solo le indennità sopra richiamate legate allo svolgimento di determinate mansioni, ma anche tutte quelle voci retributive che sono strettamente legate alla presenza: l’indennità per particolari condizioni di lavoro, l’indennità di turno, quella di reperibilità, eccetera. E in questo caso si aprirebbe un altro enorme problema in ordine alla quantificazione, ad esempio, dei turni o delle reperibilità che si devono riconoscere al dipendente nel periodo di esenzione.
Datala delicatezza del momento e la complessità della materia, è necessario un chiarimento urgente da parte degli interpreti istituzionali.

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