06/02/2020 – Trasparenza degli atti di gara e convitati di pietra

Trasparenza degli atti di gara e convitati di pietra
M. Bertin, T. Tessaro (La Gazzetta degli Enti Locali 6/2/2020)
La sentenza del Consiglio di Stato oggetto di scrutinio (del 7 gennaio 2020. n. 64) offre contenuti di riflessione più profondi di quello che ictu oculi appare in relazione alla risoluzione del caso concreto posto all’attenzione dei Giudici di Palazzo Spada: il principio, a tal fine espresso, è quello per cui al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. Ma come innanzi sarà evidente, pare esservi molto di più.
In breve i fatti: il secondo classificato, a venti centesimi di punto dall’aggiudicataria, ad una gara concernente la progettazione e i lavori di adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture di un aeroporto, presentava istanza di accesso a tutti gli atti di gara ed, in particolare, alla documentazione relativa all’offerta tecnica presentata dalla aggiudicataria, compresa quella relativa alla fase di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, nonché a tutti i corrispondenti verbali della Commissione di gara con gli eventuali allegati. La S.A.  provvedeva limitatamente ai verbali di gara, rappresentando, con riguardo alla rimanente documentazione richiesta, che l’accesso avrebbe dovuto essere differito all’esito della aggiudicazione. Disposta l’aggiudicazione, l’istanza di accesso, per i medesimi documenti, veniva rinnovata, trovando, in sede di contraddittorio, l’opposizione della aggiudicataria la quale rappresentava che i documenti richiesti rappresentavano, a suo dire, il risultato del know-how, degli investimenti nell’innovazione, della qualificazione professionale e del proprio lavoro imprenditoriale, ovvero, erano documenti tutelati dal segreto tecnico e commerciale. L’accesso veniva, quindi, consentito limitatamente ai documenti non coperti dal rivendicato segreto industriale.

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