06/02/2019 – Consigliere comunale di minoranza impugna le deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del PGT.

Consigliere comunale di minoranza impugna le deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del PGT.

QUI la sentenza TAR Lombardia (Milano), Sez. II, 25 gennaio 2019, n. 153 

 

“Il ricorrente ha agito nella veste di consigliere comunale di minoranza per censurare la legittimità di alcune deliberazioni – relative all’adozione e all’approvazione del P.G.T. – non deducendo tuttavia la lesione del proprio munus, ma evidenziando un asserita violazione della normativa contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali (art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000) sulla prevenzione dei conflitti di interessi tra gli amministratori e gli amministrati.

Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, non sussiste alcuna legittimazione in capo ai consiglieri comunali ad impugnare atti che non risultano direttamente lesivi del proprio munus. Difatti i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto, l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium. Ne deriva che la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano (a) ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare, (b) alla violazione dell’ordine del giorno, (c) alla inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e (d) più in generale, laddove sia precluso in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (ex multis, Consiglio di Stato, V, 7 luglio 2014, n. 3446; T.A.R. Campania, Napoli, I, 5 giugno 2018, n. 3710).

Nella fattispecie de qua, non si sono prodotte lesioni rientranti nelle categorie in precedenza indicate e, quindi, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione del ricorrente.”

 

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