06/02/2019 – Annullamento in autotutela di un permesso di costruire trascorsi 18 mesi dal rilascio

Annullamento in autotutela di un permesso di costruire trascorsi 18 mesi dal rilascio

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n.199 del 28 gennaio 2019 si è espressoin ordine alla richiesta di annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’annullamento del permesso di costruire “per la sanatoria di un locale”.

Nella fattispecie, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento emanato dal Comune con il quale è stato annullato d’ufficio il permesso di costruire in sanatoria.

La novella apportata dall’art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124, ha costituito un importante presa di posizione da parte del legislatore, l’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 è stato così modificato “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. Dunque è stato previsto un termine “comunque non superiore a diciotto mesi”, entro cui il provvedimento può essere annullato in autotutela. Decorso il termine non potrà più essere legittimamente esercitato il potere di ritiro per vizi di legittimità.

I Giudici, concludono osservando che è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire adottato dopo che siano trascorsi oltre diciotto mesi dal rilascio e senza che emrga che il vizio di legittimità dell’atto ritirato in autotutela costituisca la risultante di una falsità dei presupposti, dolosamente perpetrata dal privato.

TAR CAMPANIA, SENTENZA N.199, 28 GENNAIO 2019

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