05/09/2023 – Accertamento per cassa anche per le entrate riscosse nei conti bancari e postali

Accertamento per cassa anche per le entrate riscosse nei conti bancari e postali

Una delle novità previste dal D.M. 25 luglio 2023 di revisione dei principi contabili applicati di cui al D. Lgs. 118/2011 è la doppia modifica degli allegati 4.1 e 4.2. finalizzata a definire le modalità di regolazione contabile delle somme giacenti sui conti bancari e postali. 

In ordine logico, la prima modifica è quella introdotta dall’art, 2 al punto 3.2. dell’allegato 4.2, riguardante l’accertamento delle entrate, nel quale viene meglio specificata ed ampliata la disciplina dell’accertamento per cassa.

Oltre che nei casi già previsti (quali quelli di cui al paragrafo 3.7.5 per riguardante le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto), quest’ultimo opera per tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all’ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell’esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre che non sono gia’ state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all’esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell’esercizio successivo.

Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre, successivamente all’ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell’anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all’inizio del nuovo esercizio. 

La seconda e conseguente modifica è quella prevista dall’art. 1 al paragrafo 13.7 dell’allegato 4.1 riguardante la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione. In essa andranno evidenziati: 

– l’importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all’ente dopo l’ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell’anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilita’ finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o dell’incasso verificatosi prima dell’approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità’; 

– l’importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità’ finanziaria.

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