05/09/2019 – Sala scommesse – limiti di orario delle attività di gioco

 

Sala scommesse – limiti di orario delle attività di gioco

Questo Commissariato sta rilasciando una licenza art. 88 TULPS per sala scommesse ed intende prescrivere, d’accordo con il Sindaco, dei limiti di orario delle attività di gioco. Sono legittime queste prescrizioni o vi sono rischi di ricorso?
a cura di Simone Chiarelli
L’art. 9 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 dispone “Oltre le condizioni stabilite dalla legge , chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”. In questo caso la prescrizione consiste nel rinvio alla disciplina degli orari delle attività economiche stabiliti dalla competente autorità comunale (Sindaco) ai sensi dell’art. 50 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
La normativa in materia di gioco è divenuta negli ultimi anni più restrittiva al fine di contrastare il cosiddetto “gioco patologico” e le conseguenze sanitarie che derivano dallo stesso. Si ritiene che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a ridurne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico (L’art. 50, comma 7D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati).
La giurisprudenza infatti ritiene che il Sindaco possa disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco essendo attribuiti allo stesso poteri di ordinanza a tutela della salute dei cittadini ed essendo considerate tali apparecchiature nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione.
Il potere esercitato dal Sindaco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi non configurandosi alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione.
Anche recentemente è stata ritenuta legittima la licenza per l’esercizio di attività di gioco lecito, rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art. 88T.U.L.P.S., anche nella parte in cui prescrive che “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell’orario dell’attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all’ingresso del locale”.
Si ritiene pertanto legittima la citata prescrizione e comunque, anche ove non disposta, resta salvo i potere ordinatorio del Sindaco.

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