06/09/2019 – Annullamento dell’aggiudicazione per mancato rispetto dell’impegno a dotarsi di uno o più centri cottura.

Tar Piemonte , Sez. I , 05 / 09 / 2019 , n.962
Scritto da Roberto Donati 5 Settembre 2019
 
Concessione del servizio di ristorazione a basso impatto ambientale per le mense scolastiche ed i centri diurni socio terapeutici.
La ricorrente contesta la  violazione del capitolato speciale, in relazione alla mancata disponibilità da parte dell’impresa aggiudicataria, entro il termine previsto dalla lex specialis di gara, del centro di cottura pasti idoneo allo svolgimento del servizio.
Questo avrebbe dovuto comportare la sua esclusione e la revoca dell’aggiudicazione definitiva già disposta in suo favore.
I giudici accertano che il centro cottura non era effettivamente agibile alla data richiesta ( settembre 2018 ).
Dall’aver accertato che l’agibilità del centro di cottura non si è perfezionata nei tempi previsti discende, in via immediata, l’annullamento dell’aggiudicazione della gara, avendo l’impresa disatteso l’impegno assunto in sede di gara ai sensi dell’art. 5.2 del capitolato speciale, ovvero di dotarsi del centro di produzione dei pasti entro la data fissata per l’avvio del servizio.
Sul piano giuridico, non è qui controverso che la disponibilità del centro cottura non costituisse un requisito di partecipazione, da possedere al momento della presentazione delle offerte in gara.
Tuttavia, la violazione dell’impegno assunto con la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta spiega effetti vizianti diretti sul provvedimento di aggiudicazione e comporta l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto d’appalto.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza con riguardo a fattispecie analoghe: “(…) L’impegno a dotarsi di un centro di cottura, individuato e disponibile per l’intera durata contrattuale, appare ineludibile ai fini di poter garantire l’esecuzione del progetto. Del resto, la richiesta della disponibilità di un centro di cottura è volta essenzialmente a rendere realizzabile l’offerta, che non potrà ritenersi attendibile senza la garanzia della disponibilità incondizionata di un centro di cottura per l’intera durata contrattuale. Parte controinteressata non aveva la disponibilità del centro indicato per tutta la durata dell’appalto (…) l’aggiudicazione deve ritenersi illegittima, poiché il R.T.I. controinteressato non ha garantito da disponibilità effettiva di utilizzo di un centro cottura tecnicamente idoneo, per l’intera durata del contratto” (TAR Lazio, sez. I, n. 340 del 2018; nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 776 del 2019).
La qualificazione della disponibilità del centro di cottura come elemento caratterizzante la fase di esecuzione del servizio equivale, secondo la giurisprudenza, a ritenerlo elemento essenziale dell’offerta “(…) nel senso che all’operatore economico si richiede e, quindi, egli dovrà offrire, di svolgere il servizio di mensa scolastica mediante l’utilizzo di un centro di cottura. Ne segue che la stazione appaltante è tenuta a verificare che il predetto centro cottura (…) sia idoneo all’uso, nel senso di essere dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge ed attrezzato (o attrezzabile) per la preparazione di pasti da veicolare presso gli istituti scolastici. Il Collegio, pertanto, non condivide la tesi che la stazione appaltante possa aggiudicare il servizio e giungere alla fase di stipulazione del contratto, con la sola dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, poiché sarebbe sottratta alla ordinaria fase di valutazione dell’offerta la verifica di un elemento essenziale della stessa, con ingiustificata compressione della par condicio tra i concorrenti” (Cons. Stato, sez. V, n. 2190 del 2019).
Discende da quanto detto l’accoglimento del primo ordine di censure, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso, attinenti all’anomalia del ribasso offerto dall’aggiudicataria ed alla dichiarazione di subappalto.
In conclusione, l’impugnativa è accolta.
La domanda di risarcimento del danno è respinta, poiché dalla pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione discende la piena soddisfazione dell’interesse azionato dal raggruppamento ricorrente.

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