04/09/2019 – Obbligo di verifica di congruità anche su affidamenti ad aziende speciali

Obbligo di verifica di congruità anche su affidamenti ad aziende speciali

di Alberto Barbiero
Un Comune può costituire un’azienda speciale alla quale affidare in house un servizio pubblico precedentemente gestito da una società fallita, partecipata dall’ente, ma l’affidamento è comunque assoggettato alla verifica di congruità economica.
La vicenda 

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 5444/2019ha preso in esame il caso di un’amministrazione che, dopo il fallimento di una società da essa interamente partecipata alla quale aveva affidato il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ha costituito un’azienda speciale in base all’articolo 114 del Tuel, alla quale ha affidato lo stesso servizio.

Al Comune era stata contestata la violazione dell’articolo 14 del Dlgs 175/2016 secondo il quale nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

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