05/04/2019 – Niente imposta di soggiorno sulle camere in day-use

Niente imposta di soggiorno sulle camere in day-use

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

La sentenza che si presenta (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 marzo 2019, n. 1614), riguarda una controversia instaurata per l’annullamento di una delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno, nella parte in cui, tra l’altro, individua il soggetto passivo d’imposta in “chi pernotta od usufruisce di camera day-use (utilizzo diurno a ore)”.

Parte ricorrente, in buona sostanza, contesta il regolamento comunale laddove prevede l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche a chi usufruisce di camere in day-use, ossia nel corso della giornata per alcune ore; per converso, il Comune difende la propria scelta sostenendo che l’opzione opposta, ovvero escludere dall’applicazione dell’imposta di soggiorno gli alberghi che offrono camere a ore, avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra le diverse tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio.

In argomento, giova ricordare che lo spazio riservato al regolamento comunale nella disciplina dell’imposta di soggiorno è ben definito dal legislatore con norma che assume carattere speciale rispetto alla previsione di carattere generale contenuta nell’art. 14, comma 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che, per tutti i tributi comunali previsti dal decreto legislativo, consente ai comuni di adottare regolamenti nei limiti definiti dalla legge statale delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi d’imposta e dell’aliquota massima; l’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a sua volta, prevede, al primo comma, che “Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti“.

La questione, dunque, attiene ai soggetti passivi dell’imposta individuati dalla norma primaria che, nella fattispecie, sono “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio“.

Il giudice ritiene che, se è vero che il verbo “alloggiare” può essere inteso genericamente come “trovare albergo”, “ospitare” ed è per questo neutro quanto al dato della durata dell’ospitalità, la volontà legislativa è chiarita dal riferimento, immediatamente compiuto nella medesima frase, all’imposizione dell’imposta “per notte di soggiorno“: non può dubitarsi, allora, che il legislatore abbia inteso definire la durata dell’alloggio in almeno una notte.

Per questo valuta che il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede che soggetti passivi dell’imposta di soggiorno siano anche gli ospiti dell’albergo per alcune ore del giorno, senza passarvi la notte, è in contrasto con la norma primaria; quest’ultima, poi, si sottrae a censure d’irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché la situazione di chi alloggia per poche ore in albergo non può essere equiparata a quella di chi vi trascorre la notte quanto a capacità contributiva.

In conclusione, l’imposta di soggiorno non è applicabile per chi usufruisce di camere solo per alcune ore del giorno, senza passarvi la notte, cioè a dire che il “day-use” (occupazione di una camera in orario diurno) non è soggetto a pagamento, in quanto il legislatore richiede, come presupposto dell’imposta, il pernottamento nella struttura ricettiva.

Cons. di Stato, Sez. V, 11 marzo 2019, n. 1614

Art. 14, comma 6D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

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