05/04/2019 – Nessun obbligo di centralizzazione per i piccoli comuni

Nessun obbligo di centralizzazione per i piccoli comuni

Secondo il Tar Brescia, visto che non esiste sanzione per la violazione degli obblighi di centralizzazione degli acquisti, ogni ente locale può gestire autonomamente tutte le gare

Ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, fino a quando non sarà approvato il decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 266

Un piccolo comune della Lombardia bandiva una procedura negoziata per l’affidamento di una concessione, che veniva contestata per mancato utilizzo di una centrale di committenza o di un’aggregazione ex art. 37 comma 3 del Dlgs. 50/2016, sul presupposto che, in relazione al valore della gara, il Comune dovrebbe essere considerato una stazione appaltante priva dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016.

Secondo la pronuncia del Tar Brescia, che colpisce l’intero sistema degli obblighi di centralizzazione degli acquisti per i piccoli enti locali, le norme del codice come quelle sull’utilizzo di centrali di committenza o di un’aggregazione non sono di fatto vincolanti per i piccoli comuni, perché mancano le norme attuative del codice che permettono di sanzionarne la violazione.

Gli obblighi di centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia

All’art. 37, comma 4, del Codice Appalti si prevede che  “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia (…) procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56″

Tuttavia si legge nella sentenza che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante.

Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

I requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti

L’art. 38 comma 2 del Codice Appalti prevede che, teoricamente entro 90 giorni dall’approvazione del Codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione.

Secondo il Tar Brescia finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.

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