05/04/2019 – Lavoro – demansionamento – richiesta risarcimento dei danni – necessità di prova dei danni eventualmente subiti

Lavoro – demansionamento – richiesta risarcimento dei danni – necessità di prova dei danni eventualmente subiti

 
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Nel motivare la propria decisione riguardo ad un ricorso proposto da un lavoratore che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del suo demansionamento la Corte ricorda: “Questa Corte (cfr. Cass., S.U. 6572 del 2006; Cass., S.U., n. 26972 del 2008), data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi posti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., ha qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori; ha tuttavia precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall’inadempimento datoriale non derivi automaticamente l’esistenza del danno, non potendosi quest’ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo. Deve quindi ribadirsi la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., quindi tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall’inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato. La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008).” La sentenza riguarda un lavoratore del settore privato ma i principi in essa esposti sono sicuramente applicabili anche al lavoro pubblico.

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