05/04/2019 – La pubblica amministrazione può pagare le ferie non beneficiate dal dipendente per malattia

La pubblica amministrazione può pagare le ferie non beneficiate dal dipendente per malattia

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

Il TAR della Sardegna con la sentenza n. 211, dell’8 marzo 2019, nell’accogliere il ricorso di un dipendente pubblico nei confronti del Ministero da cui dipendeva, ha stabilito che in caso di mancato godimento delle ferie, per cause non imputabili al soggetto interessato, è consentito il diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

Il caso

Un dipendente pubblico ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di un Ministero, dal 12 gennaio 1981 al 27 dicembre 2014, data in cui è stato collocato a riposo.

Alla data in cui è stato collocato a riposo era in forza in una Casa circondariale della Regione Sardegna.

Il collocamento a riposo è stato preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nella polizia penitenziaria.

Dopo la rinuncia al transito nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo.

Gli è stata quindi preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni.

Il ricorrente ha presentato apposita istanza finalizzata a ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non godute.

Il Provveditorato ha autorizzato la monetizzazione per un periodo complessivo pari a giorni 53 (19 per gli anni 2013 e precedenti e 34 per l’anno 2014).

Il dipendente ha, quindi, proposto ricorso per ottenere dal TAR una sentenza di accertamento del diritto e condanna dell’amministrazione a corrispondere il dovuto.

Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

L’analisi del TAR

Il TAR osserva che il punto del contenzioso è quello di comprendere se sia dovuta, o meno, la monetizzazione del periodo di ferie non goduto nel caso in cui il mancato godimento sia dipeso da assenza continuativa del dipendente dovuta a malattia. L’amministrazione intimata, in sintesi, difende la correttezza del diniego opposto affermando di avere liquidato il compenso sostitutivo in favore del ricorrente, facendo corretta applicazione della disciplina di riferimento e, segnatamente, dell’art. 14D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dell’art. 18D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dell’art. 11D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Il ricorrente contesta, argomentando con ampi svolgimenti, l’interpretazione e l’applicazione che l’amministrazione ha fornito delle sopra citate disposizioni.

In particolare, la difesa del ricorrente afferma, in sintesi, che ciascuna delle disposizioni richiamate dall’amministrazione, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, collide con il principio della indisponibilità del diritto alle ferie sancito nell’art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Il precetto costituzionale, secondo il ricorrente, deve essere inteso nel senso che ove il lavoratore abbia prestato ininterrottamente la propria opera nel periodo di riferimento delle ferie, il compenso sostitutivo delle stesse spetta in ogni caso, a nulla rilevando l’esistenza di disposizioni che concedano, limitino o escludano il diritto all’equivalente pecuniario.

Per il TAR la richiesta del ricorrente è fondata.

I giudici amministrativi evidenziano che la dottrina, in modo unanime, ha da tempo affermato che nel caso delle ferie annuali risultano prevalenti proprio gli interessi etico-sociali rispetto a quelli fisiologici, cui sono, invece, essenzialmente preordinate le altre pause, di minore durata e di maggiore frequenza. In materia di ferie, l’intervento della Corte costituzionale è stato ripetuto e sempre molto incisivo nel riservare una tutela particolarmente intensa al diritto al riposo feriale, attraverso un consolidato filone giurisprudenziale che parte dal 1963 (con la sentenza n. 66) per arrivare alla storica sentenza n. 158 del 2001 che ha affermato che la garanzia costituzionale del riposo annuale, espressamente sancita nel comma 3, dell’art. 36, della Costituzione, non consente deroghe e va per ciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta.

Con riferimento alla questione della monetizzazione delle ferie occorre rilevare che ha avuto modo di pronunciarsi recentemente il Consiglio di Stato affermando che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servigio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità” (Cons. di Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580).

Le conclusioni

Per il TAR, in definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa- retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio.

Il ricorso è, pertanto, accolto.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 08-03-2019, n. 211

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