05/04/2019 – La mancata costituzione del fondo blocca le risorse decentrate variabili

La mancata costituzione del fondo blocca le risorse decentrate variabili

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

QUI la delibera della Corte dei conti Lazio n. 7/2019

Gli incrementi in parte variabile del fondo delle risorse decentrate trovano applicazione solo nell’anno in cui sono stati discrezionalmente previsti. La mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva solo la parte stabile. Le risorse stanziate dagli enti in base all’articolo 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del contratto 21 maggio 2018 non possono essere previste in maniera automatica nei fondi. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti Lazio con la delibera n. 7/2019, in risposta a un ente che ha posto, in modo articolato, alcuni dubbi a seguito della mancata costituzione del fondo delle risorse decentrate nell’esercizio finanziario di riferimento.

 

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“Comune di Tuscania parere su contrattazione decentrata. Con una articolata richiesta di parere l’Ente formula quesiti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina contabile cui soggiace la gestione delle risorse dell’Ente destinate al finanziamento della spesa di personale nell’ipotesi di mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’esercizio finanziario di riferimento. In merito alla corretta qualificazione delle risorse che compongono il Fondo per la contrattazione decentrata, la Sezione rileva che le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall’Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti. Inoltre, la costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio. Conseguentemente, le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Pertanto, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziate, diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente. Passando a considerare il secondo quesito, ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell’Amministrazione.Trattandosi di atto unilaterale dell’Amministrazione datoriale, è necessaria l’adozione di una “formale delibera” di costituzione, riconducibile al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta. In caso di mancato completamento dell‘iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale. Quanto al quesito attinente alla corretta interpretazione delle disposizioni recate dall’art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, il Fondo continua ad essere alimentabile, con risorse di entità variabile di anno in anno, anche di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti, in quanto destinate alla relativa componente variabile, “per il conseguimento di obiettivi dell’ente, (…), al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”, ricomprendovi anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c), ovvero “l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. Con riguardo a tale ultima tipologia di compensi incentivanti, la Sezione osserva che si tratta di fattispecie tipiche da tenersi necessariamente distinte rispetto alla generalità delle risorse che l’Ente può destinare ad alimentare la componente variabile del trattamento accessorio del personale dipendente. Le risorse in oggetto possono essere destinate ad alimentare gli oneri correlati ai trattamenti accessori premianti del personale solo “una tantum” e non per effetto di trascinamento reiterato di anno in anno, vanificandosi altrimenti il carattere accessorio di tali voci incentivanti e l’esigenza di tutela delle risorse del bilancio dell’Ente, che altrimenti finirebbero per essere “ingessate”, con carattere di automatismo, in sostanziale elusione dell’osservanza delle varie fasi del procedimento prodromico al perfezionamento della contrattazione decentrata.”

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