05/04/2019 – Dirigenti, assunzioni libere

Ingiustificati i dubbi di dottrina e giurisprudenza. Limiti al turnover solo per i dipendenti 

Dirigenti, assunzioni libere

Dal 2018 la spesa è pari al 100% delle cessazioni

di Luigi Oliveri

La spesa per la dirigenza degli enti locali è pari al 100% del costo delle cessazioni dell’anno precedente a decorrere dal 2018. Non sono condivisibili i dubbi espressi da dottrina, operatori e giurisprudenza sui limiti alle assunzioni dei dirigenti.

La questione che si pone è se ai dirigenti si estenda o meno la previsione contenuta nell’art. 1, comma 228, della legge 208/2015, ai sensi del quale le amministrazioni regionali e locali «possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni» ad una spesa contingentata in valori percentuali modificati praticamente di anno in anno in relazione al «medesimo personale cessato nell’anno precedente». Il testo della norma appare chiarissimo: i limiti percentuali al turnover fissati (con continue modifiche) dal legislatore si riferiscono esclusivamente al personale «di qualifica non dirigenziale». Quale disciplina, allora, risulta applicabile? Esattamente quella contenuta nell’art. 3, comma 5, del dl 90/2014, convertita in legge 114/2014, che limitatamente alla dirigenza ha disposto un turnover pari al 60% del costo delle cessazioni dell’anno precedente nel 2014-2015, pari all’80% nel 2016-2017, per giungere al 100% a partire dal 2018. Di conseguenza, il conteggio per i cosiddetti «resti assunzionali», che a breve si estenderanno ad un quinquennio antecedente, dovranno tenere conto di queste indicazioni. La soluzione disposta dalla legge al problema (inesistente) dei limiti al turnover dei dirigenti, risponde anche ad un’altra questione: se sia possibile utilizzare risorse dei dipendenti non dirigenti per programmare (anche) assunzioni di dirigenti o viceversa.

A rendere la soluzione di per sé chiara è la deliberazione 30/2019 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia. Questa ha rimesso alla Sezione delle Autonomie la definizione della risposta al seguente quesito: «Se i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite a entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il budget calcolato per la categoria considerata». È chiaro che per il triennio 2016-2018 le fonti di determinazione dei budget assunzionali sono state differenziate tra qualifiche non dirigenziali e dirigenziali. Mentre a partire dal 2019 vale per entrambe il 100% del costo delle cessazioni dell’anno precedente.

Ma, se è vero che le norme hanno in passato dettato modi diversi di computare le risorse assunzionali per dirigenti e non dirigenti, nessuna disposizione normativa ha mai previsto alcun vincolo di destinazione di queste risorse. Al contrario, la riforma Madia, che di fatto rende la dotazione organica una mera conseguenza organizzativa all’impiego del budget assunzionale, induce a concludere che in assenza di vincoli di destinazione delle risorse assunzionali distinti tra dirigenti e non dirigenti, ciascun ente con dirigenza possa decidere in totale autonomia come impiegare le risorse e, quindi, utilizzarle come budget unico, col quale finanziare sia programmi di assunzioni di qualifiche dirigenziali, sia di qualifiche non dirigenziali, secondo le esigenze determinate mediante il piano dei fabbisogni. La cui utilità e novità consiste proprio nella flessibilizzazione delle destinazioni delle risorse.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto