04/09/2020 – Niente imposta di pubblicità sugli eventi sportivi a porte chiuse

Niente imposta di pubblicità sugli eventi sportivi a porte chiuse
di Alessandro Merciari – Docente Anutel

Gli uffici tributi comunali stanno affrontando delle problematiche nuove in materia di gestione dell’imposta sulla pubblicità a causa dello stato emergenziale che stiamo vivendo in questo particolare periodo. Da una parte, la disciplina emanata in questi mesi dal governo ha totalmente ignorato l’entrata in questione e dall’altra, in alcune situazioni sono diventate incerte le condizioni che solitamente fanno nascere l’obbligazione tributaria. Di regola il presupposto per l’applicazione dell’imposta si realizza con la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. La giurisprudenza di legittimità, a più riprese ha affermato che soggetto all’imposta è qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, che risulti idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome o il prodotto di una azienda.

Cosa è cambiato in questo senso durante il periodo di lockdown? E cosa sta avvenendo in questi mesi di restrizioni?
La diffusione di messaggi pubblicitari assume rilevanza solo quando viene effettuata in un luogo accessibile a tutti senza alcuna limitazione e condizione o quando viene effettuata in un luogo nel quale è consentito l’accesso al pubblico solo in determinati momenti, o ancora quando è collocata in modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che in esso si trova o avviene. Condizioni che per molti eventi sportivi organizzati in tempo di pandemia è venuta meno. Pensiamo ad esempio al campionato di calcio di serie A, alla Milano-Sanremo di ciclismo o al Gran Premio di Formula 1, tutti eventi organizzati a «porte chiuse», svolti in impianti o strade dove non è stato possibile far accedere il pubblico in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del virus. In questi casi si è realizzato comunque il presupposto per l’applicazione dell’imposta? È stata soddisfatta la condizione di diffondere la pubblicità a un numero indiscriminato di persone? La risposta è negativa. In tutti gli eventi realizzati in impianti il cui accesso è limitato solo agli addetti al lavoro, nonostante la pubblicità sia ampiamente sfruttata all’interno e risulti visibile a milioni di persone collegate da casa, non può essere assoggettata al pagamento dell’imposta perché viene comunque a mancare il presupposto fissato dal dlgs 507/93 che prevede il nascere dell’obbligazione tributaria solo per i messaggi pubblicitari rivolti ad un pubblico in presenza. Discorso diverso per la gara ciclistica, dove la pubblicità viene esposta lungo il percorso stradale, e quindi potenzialmente visibile da un numero indiscriminato di persone che, anche incidentalmente, si trovano nei pressi del tracciato. Questa presenza di una massa indeterminata di persone fa si che si realizzi in ogni caso il presupposto impositivo, anche per un evento organizzato senza la presenza diretta di pubblico. Ancora differente infine il caso della Formula: la valutazione può cambiare a seconda delle caratteristiche del circuito, e potrebbe così realizzarsi il presupposto solo in alcuni tratti della pista se non perfettamente oscurati dall’esterno, mentre, nelle parti visibili solo a piloti, meccanici e personale di sicurezza, seppur esposta per il grande pubblico televisivo, non rientrerà nel presupposto applicativo e così, a differenza degli anni precedenti, non potrà garantire al comune che ospita l’evento l’introito dell’imposta.

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