03/09/2020 – Volumi tecnici – normativa

Volumi tecnici – normativa
L’ufficio tecnico di questo Comune si trova ad analizzare progetti che contengono strutture, definite in planimetria come volumi tecnici, senza poter reperire una definizione normativa degli stessi. A quali disposizioni occorre fare riferimento?
a cura di Simone Chiarelli
 
Con Circ. 31 gennaio 1973, n. 2474 il Ministero dei lavori pubblici ha dato la seguente definizione di “volumi tecnici” ai fini del calcolo della cubatura degli edifici: “Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
Tale definizione trova conferma e riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale che sottolinea come il volume tecnico è tale se:
– non impiegabile né adattabile ad uso abitativo;
– privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale;
– strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio.
L’importanza della qualificazione di un volume come “tecnico” sta nel fatto che i volumi tecnici – purché in rapporto di funzionalità necessaria rispetto alla costruzione cui ineriscono – non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico.
Tuttavia vi sono alcune limitazioni:
• nell’ambito della tutela paesaggistica il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;
• la nozione di volume tecnico può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale per impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere ubicati all’interno di essa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.

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