04/09/2020 – In caso di sospensione facoltativa, c’è il diritto al reintegro dell’intera retribuzione se il reato va in prescrizione

In caso di sospensione facoltativa, c’è il diritto al reintegro dell’intera retribuzione se il reato va in prescrizione
La Rivista del Sindaco  04/09/2020
*=da italgiure.giustizia.it
 
In materia di pubblico impiego, un dipendente comunale ha diritto alla restituzione in integrum per il periodo di sospensione facoltativa dal servizio, anche se il reato è prescritto, questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 9095/2020), in risposta al ricorso di un dipendente nei confronti del Comune.
Il caso in oggetto risale al 1992, quanto la Corte di appello confermò la decisione del Tribunale, respingendo la domanda del dipendente ricorrente, che intendeva ottenere il rimborso delle quote di retribuzione trattenute per la sospensione cautelare del servizio adottata nei suoi confronti dal Comune. Il dipendente sottoposto a procedimento penale era un ingegnere a capo dell’ufficio tecnico da molti anni, oggetto di una misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Destinatario della sospensione dal servizio, si era visto revocare l’ordinanza cautelare penale, per essere sospeso dal servizio per altri due mesi; rientrato poi in servizio, si era visto rinviare a giudizio e il Comune aveva deciso di sospenderlo di nuovo in via cautelare, fino all’esito del procedimento penale di primo grado. Nel frattempo percepiva soltanto l’assegno alimentare. Si è visto poi prorogare il regime di sospensione fino alla pronuncia del Tribunale, che ne aveva infine deciso per il reintegro in servizio.
Dopo anni, nel 2006, venne pronunciata la sentenza di non luogo a procedere poiché i reati erano caduti in prescrizione; sentenza irrevocabile dal 23 febbraio 2007. In seguito a tale pronuncia, non essendo attivato nessun procedimento disciplinare, il ricorrente ha richiesto che per il periodo dal 6 novembre 1992 al 14 giugno 2001 gli venisse concessa la restituzione in integrum. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale, sottolineando come la sospensione fosse di natura cautelare e non disciplinare, e che la restituzioni in integrum è consentita solo in presenza di assoluzione con formula piena stante la pronuncia di prescrizione. Una decisione confermata poi dalla Corte d’appello nella sentenza di primo grado.
Il dipendente si è quindi rivolto alla Cassazione, che al contrario delle sentenze precedenti, ha ritenuto fondate le richieste riguardanti la restituzione in integrum per il periodo di sospensione facoltativa: il diritto di natura retributiva e non risarcitoria del dipendente sorge ogni volta in cui la sanzione non venga inflitta o ne sia inflitta una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. La Cassazione ha quindi definito che il compito di agire per permettere una ripresa tempestiva del procedimento disciplinare (quando definito quello penale) non ricade sul dipendente pubblico ma sull’amministrazione.
Articolo di Massimo Chiappa

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