04/09/2020 – Garantire l’incolumità delle persone è prioritario rispetto ai contenziosi civilistici

Garantire l’incolumità delle persone è prioritario rispetto ai contenziosi civilistici
di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
 
Il proprietario di una abitazione su cui erano radicate alcune piante impugnava davanti al T.A.R. l’ordinanza sindacale contingibile e urgente, con la quale il Sindaco del comune gli aveva gli aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 54D.Lgs. n. 267/2000, la urgente potatura di alcune piante, in quanto i rami, sovrastanti l’edificio scolastico comunale, rappresentavano un possibile pericolo per la incolumità delle persone.
Il ricorrente eccepiva, in sostanza, che il comune avrebbe, esso stesso, provocato la situazione oggetto della misura contingibile e urgente, per effetto della costruzione dell’edificio in violazione delle norme a tutela della proprietà e presentava, altresì, l’istanza cautelare di sospensiva immediata del provvedimento, lamentando, in difetto, un danno grave e irreparabile.
Il comune resisteva in giudizio, deducendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto basato unicamente sulla pendenza di un contenzioso civilistico tra le parti, per la presunta violazione delle distanze legali al momento della costruzione dell’edificio scolastico, peraltro oggetto di contenzioso nelle opportune sedi giurisdizionali, senza che fossero state dedotte concrete argomentazioni per confutare le motivazioni a supporto dell’ordinanza impugnata.
Il T.A.R., dopo aver respinto l’istanza cautelare di sospensiva ravvisando un possibile pericolo per la pubblica incolumità per il solo fatto che i rami delle piante sporgono sull’edificio scolastico frequentato da bambini, esamina nel merito il provvedimento e le motivazioni del ricorrente.
Il collegio osserva che il Sindaco è intervenuto per far fronte ad un possibile pericolo alla pubblica e privata incolumità, per come si presentava lo stato dei luoghi sulla base delle risultanze degli accertamenti condotti dalla Polizia Locale e da tecnici incaricati, fra cui anche un tecnico agronomo, perché i rami delle piante insistevano sul tetto della scuola e potevano cadere a terra, con conseguente pericolo per l’incolumità della persone frequentanti l’edificio. Anche le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e prodotte in atti, evidenziano oggettivamente la particolare situazione dei luoghi ed il pericolo derivante ai fruitori della scuola dall’incontrollata crescita dei rami delle piante di cui trattasi.
Per far fronte a questa situazione di potenziale pericolo, il Sindaco ha esercitato il suo potere “extra ordinem”, con motivazioni che appaiono congrue ed immuni dai vizi denunciati, sia con riferimento alla potenziale minaccia per la pubblica incolumità, sia con riferimento alle ragioni di assoluta urgenza nel provvedere.
Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è, quindi, secondo il collegio coerente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “il potere d’urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico” (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 20 maggio 2009, n. 2781).
Il richiamo dei ricorrenti alla disciplina civilistica in materia di rispetto delle distanze legali e di taglio dei rami protesi non è pertinente al caso in esame, in cui hanno priorità gli interessi pubblici, che sono anche l’oggetto del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
Per questi motivi il ricorso viene respinto.
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., (ud. 8 luglio 2020) 10 agosto 2020, n. 507
Art. 54D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

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